Ottemperanza al giudicato sul bonus docenti e poteri del commissario ad acta (TAR Marche n. 881 del 03.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’esecuzione del giudicato è procedibile quando sia decorso, dopo la notifica della sentenza all’amministrazione, il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 e prima della proposizione del ricorso. Accertato l’inadempimento del titolo giudiziale, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, assegnando un termine per l’ottemperanza. In caso di perdurante inerzia è legittima la nomina del commissario ad acta, che assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza. Il rigetto dell’indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è giustificato quando non emergano particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e la sola nomina del commissario svolga funzione acceleratoria. L’amministrazione che non contesti l’inadempimento va condannata alle spese, distratte a favore del difensore antistatario.

Il Fatto

Il giudice del lavoro, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato il diritto del ricorrente di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito, insieme alle articolazioni territoriali, all’assegnazione delle somme liquidate per gli anni scolastici accertati. La sentenza è stata notificata all’amministrazione e non impugnata, con formazione del giudicato, attestato dalla cancelleria.

Il ricorrente lamenta che il giudicato non è stato eseguito e propone ricorso per ottemperanza, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si costituisce con memoria formale. La causa è trattenuta in decisione all’udienza camerale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la procedibilità del ricorso. Rileva che tra la notifica della sentenza all’amministrazione e la proposizione del ricorso è decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, condizione che rende ammissibile l’azione di ottemperanza.

Nel merito il ricorso è fondato, perché il titolo indicato in epigrafe non è stato eseguito. La Corte sottolinea che l’amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, una volta decorso il termine dilatorio di legge.

Il Collegio accoglie quindi il ricorso e dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. Assegna a tal fine il termine di trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente presso il Ministero. Il commissario assume le funzioni solo qualora sia investito dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato, e provvede entro i successivi centoventi giorni adottando ogni atto necessario, anche mediante funzionario delegato e avvalendosi delle strutture regionali.

La Corte rigetta invece la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., non ravvisando particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendo sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del commissario. Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento, l’amministrazione è condannata al pagamento, con distrazione a favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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