Ottemperanza al giudicato sul bonus docenti e onere probatorio dell’amministrazione (TAR Sicilia n. 774 del 13.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza instaurato ai sensi dell’art. 112 c.p.a., il ricorrente assolve al proprio onere probatorio dimostrando l’esistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato e la mancata spontanea esecuzione da parte dell’amministrazione. Operano, in via piena, i principi di cui all’art. 2697 c.c.: i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato devono essere provati da chi ha interesse a eccepirli. Spetta pertanto all’amministrazione, e non al ricorrente, allegare e dimostrare l’eventuale adempimento ovvero l’estinzione del diritto. In difetto di tale prova, e decorso il termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, il ricorso per l’esecuzione del giudicato va accolto.

Il Fatto

Il Tribunale di Catania, Sez. Lavoro, con sentenza n. 5036/2024, ha riconosciuto il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, la cosiddetta carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2023/2024, per un valore complessivo di € 1500,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994.

La sentenza è stata ritualmente notificata ed è passata in giudicato. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito non vi ha dato spontanea esecuzione. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., chiedendo la nomina di un Commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione alle spese, con distrazione in favore dei difensori.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che sussistono tutti i presupposti di legge dell’ottemperanza. La pretesa della ricorrente si fonda su un titolo esecutivo notificato e definitivo ed è decorso il termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996. Non consta che il Ministero abbia adempiuto a quanto disposto in sentenza.

La parte più rilevante della decisione attiene alla distribuzione dell’onere della prova. Il Tribunale applica l’art. 2697 c.c., secondo cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse a eccepirli. La ricorrente ha fornito la prova del fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma II, lett. c), c.p.a..

Incombeva quindi sull’amministrazione provare l’inefficacia di tale fatto ovvero l’estinzione del diritto. L’amministrazione non ha dedotto di aver adempiuto né ha offerto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento. L’assenza di prova liberatoria determina l’accoglimento del ricorso.

Il Collegio ordina pertanto all’amministrazione di ottemperare integralmente al giudicato nel termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, nomina sin d’ora Commissario ad acta il direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, che provvederà entro ulteriori novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione.

Quanto al compenso del Commissario, il Tribunale applica per analogia la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, introdotta dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, richiamando la giurisprudenza amministrativa conforme. Non è dovuto alcun compenso, trattandosi di dirigente dello stesso Ministero, attività rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *