Improcedibilità del ricorso per superamento dell’esame di Stato con ammissione con riserva (TAR Lombardia n. 3809 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il superamento dell’esame di Stato, a cui il candidato sia stato ammesso con riserva dal giudice amministrativo, configura una sopravvenienza decisiva e favorevole al ricorrente, tale da assorbire l’iniziale giudizio di mancata ammissione oggetto di gravame. Ne consegue che il ricorso avverso il provvedimento di non ammissione all’esame di maturità deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., atteso che l’esito positivo dell’esame presuppone un apprezzamento globale del candidato e determina il consolidamento del titolo da questi acquisito.

Il Fatto

Uno studente frequentante l’ultimo anno di un liceo scientifico di Milano impugnava la delibera del consiglio di classe che ne aveva disposto la mancata ammissione all’esame di maturità per l’anno scolastico 2025-2026.

Con decreto cautelare il ricorrente veniva ammesso con riserva a sostenere l’esame di Stato, superandolo con la votazione di 85/100. L’Amministrazione scolastica si costituiva in giudizio controdeducendo alle censure. Alla camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare, le parti venivano avvisate della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per la definizione immediata del giudizio ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., ritenendo la controversia matura per la decisione.

Nel merito, il TAR ha richiamato il principio dell’assorbimento, elaborato dalla giurisprudenza amministrativa con specifico riferimento al superamento degli esami di maturità. Tale principio postula che l’esito positivo dell’esame di Stato, sostenuto dal candidato in virtù dell’ammissione con riserva disposta dal giudice, determini il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso avverso il provvedimento di non ammissione. Il superamento dell’esame, infatti, comportando un apprezzamento globale delle capacità del candidato, consolida il titolo di studio conseguito e rende inutile l’accertamento dell’eventuale illegittimità del giudizio di non ammissione.

Alla stregua di tali considerazioni, la Sezione Quinta ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., compensando integralmente le spese di lite tra le parti, in ragione delle peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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