Responsabilità contabile del funzionario infedele e inesigibilità del credito IVA (Corte dei Conti Sez. II App. n. 32 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile il danno da mancata riscossione di entrate tributarie diviene concreto e attuale quando il credito dell’Amministrazione risulta inesigibile per decadenza dal potere accertativo, non essendo configurabile alcun pregiudizio finché perduri la possibilità di recupero. Il giudizio contabile è pienamente indipendente dal processo penale, non sussistendo pregiudizialità giuridica che imponga la sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. e art. 106 c.g.c., né rilevando ragioni di mera opportunità. La disponibilità di rimedi amministrativi o civilistici di recupero non preclude né la proponibilità né la procedibilità dell’azione erariale, non esistendo nell’ordinamento un divieto assoluto di duplicazione dei titoli esecutivi. La natura dolosa della condotta preclude il ricorso al potere riduttivo e non consente di sottrarre l’obbligato solidale alla responsabilità per l’intero.

Il Fatto

Due funzionari dell’Agenzia delle Entrate, in servizio presso una Direzione provinciale, sono stati citati dalla Procura regionale per il danno patrimoniale di oltre sei milioni di euro, pari all’IVA evasa da terzi nella compravendita di autovetture di grossa cilindrata importate dall’estero, con riferimento agli anni di imposta dal 2009 al 2013. Secondo l’accusa, senza la connivenza dei funzionari il sistema di frode non si sarebbe potuto realizzare.

La Sezione giurisdizionale aveva accolto parzialmente la domanda, addebitando a ciascun convenuto la quota di un terzo di quanto residuato dopo la decurtazione di altra condanna già irrogata, per un importo di oltre un milione e ottocentomila euro. Il dipendente condannato ha proposto appello, deducendo prescrizione, carenza di attualità del danno, omessa sospensione del processo, difetto di nesso causale, assenza dell’elemento soggettivo ed eccessività della quantificazione.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello esamina anzitutto la censura sulla mancata sospensione del processo, ormai priva di interesse dopo il deposito della sentenza penale d’appello, che ha dichiarato l’estinzione dei reati per prescrizione confermando però le statuizioni risarcitorie civili. Il collegio richiama l’orientamento delle Sezioni riunite: la sospensione necessaria presuppone un vincolo di pregiudizialità giuridica idoneo a generare conflitto di giudicati, che non ricorre tra giudizio contabile e processo penale dopo la novella del 1988. La sospensione facoltativa è quindi inammissibile.

Quanto all’attualità del danno, la Corte richiama la giurisprudenza contabile secondo cui il credito tributario è fonte di danno solo quando diviene inesigibile per decadenza o prescrizione. Nel caso concreto il termine decadenziale dell’art. 57 d.P.R. n. 633/1972, nella disciplina intertemporale dettata dalla legge n. 208/2015, era scaduto al 31 dicembre 2019: il raddoppio dei termini non opera quando la denuncia sia presentata oltre la scadenza ordinaria. L’azione, introdotta nel gennaio 2023, è pertanto ammissibile per tutti i periodi contestati.

Non convince neppure la tesi secondo cui i recuperi amministrativi già avviati precluderebbero l’azione erariale. La Sezione ribadisce che i diversi rimedi non si pongono in rapporto di esclusione reciproca e che il danno erariale non deve necessariamente essere irreversibile: il problema del saldo si porrà in sede esecutiva.

Sulla prescrizione, il collegio esclude che possa essere invocata, sussistendo l’occultamento doloso del danno fino alla richiesta di rinvio a giudizio del maggio 2016. La costituzione di parte civile e la successiva costituzione in mora hanno interrotto il termine; l’art. 66 c.g.c. non è applicabile ai fatti anteriori al 7 ottobre 2016 per espressa disciplina transitoria. Nel merito, le intercettazioni e gli atti penali provano la partecipazione consapevole e duratura al sodalizio, con funzioni di regia anche dopo il distacco; il ruolo di pubblico funzionario infedele integra il nesso causale e l’elemento soggettivo doloso. Il potere riduttivo resta escluso e la solidarietà passiva opera per l’intero verso l’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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