Legittima la delibera regionale che modula la presenza dell’anestesista in sala operatoria nella chirurgia della cataratta (TAR Lombardia n. 3513 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le determinazioni regionali che definiscono i percorsi clinico-organizzativi per l’erogazione di prestazioni sanitarie, ivi inclusa la previsione delle modalità di assistenza anestesiologica nella chirurgia della cataratta, sono connotate da ampia discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo in presenza di evidenti vizi di irrazionalità, illogicità o travisamento dei fatti. La scelta di non prevedere la presenza routinaria dell’anestesista in sala operatoria, garantendone la disponibilità in struttura e la presenza continuativa nei soli casi a rischio clinico, non viola il principio di precauzione né determina un improprio trasferimento di competenze al chirurgo, costituendo espressione di un bilanciamento non irragionevole tra tutela della salute, appropriatezza clinica ed esigenze organizzative. Le linee guida non inserite nel Sistema Nazionale Linee Guida di cui all’art. 5 della legge n. 24/2017 possono operare come contributi scientifici ma non sono idonee, di per sé, a determinare la manifesta irragionevolezza delle determinazioni amministrative fondate su linee guida istituzionalmente validate.
Il Fatto
Una società scientifica specialistica nel settore oculistico ha impugnato la deliberazione di Giunta regionale che, approvando il documento tecnico “chirurgia della cataratta”, ha individuato lo schema tipo del percorso del paziente operando, riservando l’esecuzione routinaria dei test di laboratorio e strumentali prima dell’intervento solo per pazienti a rischio e non prevedendo la presenza dell’anestesista in sala operatoria in via routinaria, ma soltanto la sua disponibilità in struttura. La ricorrente, che aveva chiesto di essere coinvolta nel procedimento trasmettendo le proprie linee guida, ha dedotto la violazione dei principi di precauzione e prevenzione, il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché l’illegittimo trasferimento di funzioni anestesiologiche al chirurgo, atteso che la gestione anestesiologica rientrerebbe nelle competenze esclusive del medico anestesista. Proposto ricorso straordinario, a seguito dell’opposizione della Regione il ricorso è stato trasposto in sede giurisdizionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente inquadrato la fattispecie nell’ambito della discrezionalità tecnica dell’amministrazione sanitaria, richiamando il proprio precedente di cui a T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 5 gennaio 2022, n. 15 per fattispecie analoga. Ha quindi rilevato che il documento tecnico impugnato risulta fondato su riferimenti scientifici qualificati e su linee guida validate a livello nazionale, in continuità con le indicazioni del Sistema Nazionale Linee Guida dell’Istituto Superiore di Sanità, elaborate secondo l’iter di cui all’art. 5 della legge n. 24/2017.
Quanto al primo e al secondo motivo, la Corte ha escluso la manifesta irragionevolezza della scelta regionale, osservando che il modello organizzativo adottato, pur non prevedendo la presenza routinaria dell’anestesista in sala operatoria, garantisce comunque la disponibilità in struttura di un Medico Specialista in Anestesia e Rianimazione, che deve poter intervenire in caso di urgenza ed emergenza, e prevede la presenza continuativa nei soli casi selezionati in base al rischio clinico, secondo una valutazione specialistica ex ante. Detto sistema di gestione differenziata del rischio, calibrato sulle condizioni e sull’anamnesi del singolo paziente, è stato ritenuto coerente con la qualificazione dell’intervento di cataratta come procedura a bassa intensità e con l’applicazione del principio di precauzione, inteso come criterio di gestione del rischio che impone misure proporzionate e ragionevoli sulla base delle conoscenze tecnico-scientifiche disponibili, in conformità a quanto affermato da Cons. Stato, sez. IV, 31 maggio 2023, n. 5377.
Quanto al terzo motivo, il Collegio ha escluso che la delibera determini un improprio trasferimento di competenze dall’anestesista al chirurgo, trattandosi di una mera modulazione organizzativa dell’erogazione della prestazione sanitaria, che assicura comunque l’intervento dello specialista in caso di criticità e la sua presenza continuativa nei casi più complessi, sulla base di una valutazione effettuata dallo stesso anestesista.
Quanto al quarto motivo, la Corte ha qualificato l’atto impugnato come atto amministrativo generale, richiamando TAR Lazio, Roma, sez. III quater, 4 agosto 2025, n. 15254, con conseguente applicabilità dell’esclusione delle garanzie partecipative di cui all’art. 13 della legge n. 241/1990 e dell’esenzione dall’obbligo motivazionale di cui all’art. 3, comma 2, della medesima legge. Le ragioni della decisione risultano, in ogni caso, chiaramente desumibili dal contenuto della delibera e del documento tecnico, che esplicitano le finalità di appropriatezza, sicurezza e qualità e danno conto del percorso tecnico-scientifico seguito.
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Nota della Redazione
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