Ottemperanza al giudicato sulla carta del docente e commissario ad acta (TAR Campania n. 1828 del 12.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta il perdurante inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo di conformarsi al giudicato. L’onere di provare l’avvenuto adempimento grava sull’Amministrazione debitrice, che risponde del credito riconosciuto dal titolo esecutivo. Accertata la mancata esecuzione, il giudice ordina all’Amministrazione di provvedere entro un termine perentorio e, per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, nomina sin d’ora il Commissario ad acta, con facoltà di delega. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Il Fatto

La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza con cui il giudice ordinario aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la cd. carta del docente per gli aggiornamenti e la formazione professionale, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, condannando l’Amministrazione al pagamento di euro 1.000,00 oltre accessori.

La sentenza era stata notificata all’Amministrazione e risultava passata in giudicato. Preso atto del perdurante inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, la ricorrente ha chiesto l’integrale esecuzione del titolo, la condanna al pagamento delle somme, l’assegnazione di un termine per adempiere e la nomina di un commissario in caso di ulteriore inottemperanza. L’Amministrazione si è costituita con atto di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dapprima verificato le condizioni di ricevibilità e ammissibilità del ricorso. Il ricorso è ricevibile perché depositato entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.. È ammissibile perché risulta ampiamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.l. n. 669/1996, convertito con L. n. 30/1997.

Nel merito, dalla documentazione in atti è emerso che le statuizioni della decisione azionata non hanno ricevuto piena esecuzione. Il Collegio ha richiamato il consolidato principio in tema di onere della prova dell’adempimento, citando T.A.R. Campania, Salerno, Sez. III, n. 1997 del 2023 e, per tutte, Cass., Sezioni Unite Civili, n. 13533 del 2001. Sulla base di tale ripartizione, l’Amministrazione intimata non ha dimostrato l’avvenuto pagamento.

Accertata la fondatezza della pretesa, il ricorso è stato accolto. Il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione di attivare in favore della ricorrente la carta elettronica del docente per gli importi e gli anni scolastici indicati, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza il Collegio ha nominato sin d’ora Commissario ad acta il Direttore generale competente, con facoltà di delega a un funzionario. Il Commissario, su richiesta della ricorrente attestante la scadenza del termine e la perdurante inottemperanza, dovrà insediarsi e provvedere entro novanta giorni, compiendo ogni atto necessario, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico dell’Amministrazione inadempiente.

La Corte ha precisato che il Commissario deve curare l’allocazione della somma in bilancio, le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, nonché il reperimento materiale della somma. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Non è stato liquidato alcun compenso al Commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Le spese di lite, liquidate in euro 600,00 oltre accessori, seguono la soccombenza del Ministero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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