Silenzio assenso sull’autorizzazione per stazione radio base e inefficacia delle prescrizioni tardive (TAR Toscana n. 1278 del 08.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259/2003 per il rilascio dell’autorizzazione all’installazione di stazioni radio base ha natura perentoria. Decorso inutilmente tale termine, l’istanza si intende accolta e si perfeziona un’autorizzazione tacita priva di prescrizioni. La formazione del silenzio assenso è impedita soltanto dall’adozione di un provvedimento di diniego o dalla pronuncia di un dissenso congruamente motivato da parte delle amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili. Una volta consumato il potere autorizzatorio, i pareri con prescrizioni e l’atto unico adottati tardivamente sono illegittimi, non essendo possibile apporre condizioni a un titolo ormai formatosi. Le integrazioni documentali e le osservazioni rese nel corso del procedimento non valgono a instaurare un nuovo iter, ma si inseriscono nell’originario procedimento, con la sola sospensione dei termini prevista dalla legge.

Il Fatto

La società ricorrente, operatore di comunicazione elettronica, ha presentato il 3 agosto 2023 al SUAP dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello la domanda di autorizzazione ex art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 per realizzare una stazione radio base nel territorio del Comune di Scarperia e San Piero, nell’ambito di un progetto finanziato con contributi pubblici.

Dopo una conferenza di servizi e un preavviso di diniego, con atto unico n. 26 del 9 febbraio 2024 il SUAP ha rilasciato l’autorizzazione apponendo prescrizioni dettate dal Comune e dalla Città Metropolitana. La società ha impugnato l’atto, sostenendo la formazione del silenzio assenso e, in subordine, l’illegittimità delle prescrizioni. Con motivi aggiunti ha gravato anche la nota SUAP del 25 giugno 2024, che ha dichiarato inefficace la comunicazione di inizio lavori.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce i passaggi procedimentali per verificare il decorso del termine di sessanta giorni. Dalla presentazione dell’istanza sono trascorsi diciannove giorni sino alla richiesta di integrazioni del 22 agosto 2023; il termine è rimasto sospeso sino al 22 settembre 2023, ai sensi dell’art. 44, comma 6, del d.lgs. n. 259/2003. Sono poi maturati trentuno giorni sino al preavviso di rigetto del 23 ottobre 2023, per un totale di cinquanta.

Con le osservazioni del 3 novembre 2023 il termine è stato ulteriormente sospeso ex art. 10-bis della l. n. 241/1990 fino al 13 novembre 2023. Il SUAP ha quindi indetto una nuova conferenza, assegnando erroneamente alle amministrazioni il termine ordinario di quarantacinque giorni anziché quello dimezzato di ventitré previsto dall’art. 44, comma 9. Il parere del Comune è giunto il 21 dicembre 2023, quello della Città Metropolitana l’8 febbraio 2024, e l’atto unico il 9 febbraio 2024.

Secondo il Collegio, anche considerando tutte le sospensioni, il termine perentorio si è esaurito, prudenzialmente, il 10 dicembre 2023, decorsi i dieci giorni residui dalla scadenza del termine dimezzato per i pareri. Pareri e provvedimento finale risultano pertanto tardivi, adottati quando il potere di provvedere era ormai consumato e l’autorizzazione tacita si era perfezionata senza prescrizioni.

Il Tribunale respinge la tesi dell’Unione Montana secondo cui le osservazioni e l’ampliamento della conferenza avrebbero dato avvio a un nuovo procedimento. Le integrazioni si collocano nell’iter originario, come conferma la ratio di speditezza della disciplina speciale, volta ad assicurare la celere realizzazione di opere di pubblica utilità. Le amministrazioni non hanno visto compresse le proprie prerogative, avendo a disposizione il termine dimezzato durante il quale il procedimento è rimasto sospeso. Il ricorso e i motivi aggiunti sono accolti, con assorbimento delle ulteriori censure, annullamento delle condizioni apposte all’atto unico e accertamento del titolo per silentium, salvo il potere di autotutela. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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