Ottemperanza al giudicato civile e poteri del giudice amministrativo sulla Carta docente (TAR Campania n. 1971 del 10.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, la sentenza del giudice del lavoro che condanna l’Amministrazione all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente esplica valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, tenuta a far conseguire concretamente l’utilità già riconosciuta. Il giudice amministrativo accerta il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione in forma esecutiva e la decorrenza del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Accertata l’inerzia, ordina l’esecuzione entro un termine e nomina fin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza.

Il Fatto

La ricorrente agisce per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 4107/2023 del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, pubblicata il 13 ottobre 2023. Con quella pronuncia il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero all’assegnazione in suo favore della Carta elettronica per la formazione del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, con emissione di due buoni elettronici di importo di 500,00 euro ciascuno, utilizzabili entro due anni dalla pubblicazione.

La sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria. Notificata in forma esecutiva, non ha visto alcun adempimento da parte dell’Amministrazione decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Di qui il ricorso, con domanda di nomina del commissario ad acta e di condanna alle spese con distrazione. Il Ministero si è costituito con memoria di stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal rilievo che la sentenza del giudice ordinario ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata. Il contenuto dell’obbligo consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile, senza margini di riesame nel merito del rapporto.

Il percorso di verifica dei presupposti dell’ottemperanza è lineare. La sentenza azionata è passata in giudicato; è stata notificata in forma esecutiva presso la sede reale dell’Amministrazione; è decorso il termine dilatorio dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Non risulta che il Ministero, costituitosi solo formalmente, abbia dato esecuzione al dettato giudiziale.

Su queste basi il Tribunale ordina al Ministero di dare ottemperanza al giudicato, assegnando la Carta elettronica e accreditando sulla stessa l’importo nominale riconosciuto dal giudice del lavoro, quale contributo economico destinato alla formazione professionale, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.

Quanto alla inottemperanza futura, il Collegio nomina fin d’ora quale commissario ad acta il direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente, il quale si insedierà su istanza della ricorrente assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in 500,00 euro oltre accessori, con restituzione del contributo unificato e distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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