Silenzio-inadempimento e ricollocazione posteggi: inammissibile il ricorso se l’atto c’è (TAR Campania n. 2288 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., il ricorso è inammissibile quando l’amministrazione ha adottato un provvedimento espresso che, pur formalmente riferito a una richiesta successiva, risponde in radice alla pretesa principale del ricorrente, escludendone la titolarità. In tal caso l’atto amministrativo è autonomamente lesivo e deve essere impugnato nei termini; la sua mancata impugnazione preclude l’accertamento dell’obbligo di provvedere. La natura perentoria del termine di impugnazione prevale sull’esigenza di tutela della posizione sostanziale, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Il Fatto
I ricorrenti, titolari di autorizzazione per il commercio ambulante su area pubblica, lamentavano di aver subito un decreto di sequestro preventivo delle postazioni e di aver chiesto invano al Comune la ricollocazione degli stalli in un’area circostante gli Scavi archeologici. Con istanza del 24.07.2025, seguita da messa in mora del 17.09.2025, hanno diffidato l’amministrazione a provvedere, chiedendo anche il risarcimento del danno per il mancato guadagno della stagione 2024-2025.
Il Comune si è costituito, eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della nota del 01.10.2025, con cui il Dirigente aveva riscontrato le istanze, e della determina dirigenziale n. 518 del 2022, che aveva annullato d’ufficio le procedure di rinnovo delle concessioni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’eccezione del Comune. Dagli atti depositati risulta che l’amministrazione ha risposto ai ricorrenti con la nota del 01.10.2025, in riscontro alla messa in mora del settembre precedente, con cui si chiedeva il ristoro del pregiudizio economico.
In tale nota il Comune ha chiarito che i ricorrenti sono titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica in forma itinerante, ma non di autorizzazione di tipo A su posteggio fisso, per la quale occorre la titolarità di una concessione di suolo pubblico da assegnare previa gara. Il mero pagamento del canone unico patrimoniale non fa sorgere alcun diritto al rinnovo.
Il Collegio osserva che, benché il riscontro sia formalmente riferito alla messa in mora, esso ha ad oggetto la questione centrale del giudizio, cioè la richiesta di ricollocazione, pretesa primaria dei ricorrenti. La nota nega in radice la titolarità del titolo e l’impossibilità di conseguirlo se non tramite procedura selettiva.
Poiché tale atto non è stato impugnato, esso si è consolidato. Il ricorso pertanto è inammissibile, ovvero infondato per insussistenza dell’obbligo di provvedere. Le spese sono compensate per la peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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