Permesso di soggiorno per residenza elettiva e visto di ingresso non richiesto (TAR Campania n. 297 del 15.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di permesso di soggiorno per residenza elettiva, il possesso di un reddito adeguato, la disponibilità di un alloggio e la stabilità dei mezzi economici costituiscono condizioni sufficienti per il rilascio del titolo. L’art. 11, comma 1, lett. c-quater, del d.P.R. n. 394/1999 non richiede espressamente la titolarità di uno specifico visto di ingresso rilasciato per la medesima causale. Ne consegue che l’assenza di tale visto non può essere assunta, di per sé sola, quale ragione ostativa al rilascio del permesso. Ove il diniego non sia atto vincolato, la sua adozione senza il rispetto delle garanzie partecipative ne determina l’illegittimità.

Il Fatto

La ricorrente, cittadina straniera presente in Italia dal 2018 insieme al coniuge, presentava in data 19 luglio 2024 istanza di permesso di soggiorno per residenza elettiva presso la competente Questura. L’istante deduceva il possesso di un reddito annuo adeguato, di un domicilio stabile e di un radicato inserimento nel tessuto culturale e sociale locale.

Con provvedimento del 27 marzo 2025 la Questura dichiarava inammissibile la domanda, rilevando che la richiesta era stata presentata senza uno specifico visto di ingresso per residenza elettiva. Avverso tale decreto la ricorrente proponeva ricorso, deducendo la violazione della disciplina di settore, l’eccesso di potere e la lesione delle garanzie partecipative. Nelle more, il collegio accoglieva l’istanza cautelare con ordinanza n. 1516 del 2025.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla lettura dell’art. 11, comma 1, lett. c-quater, del d.P.R. n. 394/1999, che disciplina il rilascio del titolo in presenza di una pensione erogata in Italia. La disposizione non specifica che la pensione debba provenire dall’ente previdenziale nazionale, circostanza che già segnala l’ampiezza della fattispecie.

Il collegio richiama la giurisprudenza amministrativa consolidata, secondo cui il possesso di un reddito adeguato, unito alla disponibilità abitativa e alla stabilità dei mezzi economici richiesti dal D.M. 11 maggio 2011, integra condizione sufficiente per il rilascio del titolo. Alla posizione del titolare di pensione va equiparata quella di chi dispone di ampie risorse economiche e di un alloggio.

Ne deriva che la non convertibilità di un permesso di soggiorno per motivi di “vacanze lavoro” in permesso per residenza elettiva resta irrilevante. La norma di riferimento, infatti, non esige la titolarità di un visto in corso di validità rilasciato per la suddetta causale ai fini dell’ingresso in Italia. L’assenza del visto specifico, dunque, non può fondare da sola il diniego.

Il Tribunale aderisce agli indirizzi espressi dal TAR Lombardia, Milano, sent. n. 1988/2019 e sent. n. 2849/2022, dal TAR Veneto, sent. n. 595/2024, dal TAR Marche, sent. n. 647/2021, dal TAR Calabria, sent. n. 1272/2015 e dal TAR Campania, Napoli, sent. n. 5937/2025, che hanno valorizzato il dato sostanziale dei requisiti economici e abitativi rispetto all’aspetto formale del visto.

Il collegio rileva altresì che il diniego non costituisce atto vincolato, con la conseguenza che risultano fondate anche le censure relative alla violazione delle garanzie partecipative. Per tali ragioni il provvedimento impugnato è annullato. Le peculiarità della controversia giustificano la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *