Ottemperanza al giudicato sulla Carta del docente e commissario ad acta (TAR Lazio n. 15991 del 13.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo di eseguire il giudicato e, a fronte di un inadempimento allegato e non contestato, ordina l’esecuzione nel termine assegnato. All’Amministrazione incombe l’onere di dimostrare l’avvenuta esecuzione, non potendo essa limitarsi a una costituzione meramente formale. Il diritto riconosciuto dal giudice ordinario non è sindacabile nel merito in sede di ottemperanza, che si limita a dare attuazione alla statuizione. In caso di persistente inerzia il Tribunale nomina un commissario ad acta e dispone la trasmissione degli atti alla Corte dei conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione.

Il Fatto

La ricorrente, docente non di ruolo, ha ottenuto dal Tribunale di Velletri, con la sentenza n. 1252/2025, il riconoscimento del diritto all’erogazione dei buoni della c.d. Carta del docente, previa disapplicazione dell’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 nella parte in cui esclude i docenti con incarico fino al termine dell’anno scolastico. Il giudice ordinario ha condannato il Ministero all’emissione dei buoni per un importo complessivo di euro 2.500,00, oltre spese.

La sentenza è stata notificata ai fini esecutivi il 15.9.2025 ed è passata in giudicato. Il Ministero non ha dato esecuzione alla condanna. La ricorrente propone quindi ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo l’attuazione del giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva in via preliminare la sussistenza dei presupposti processuali. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata nelle forme di legge; è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996; la competenza del TAR è affermata ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a.

Sul piano sostanziale, il Tribunale osserva che il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha fornito alcun chiarimento in ordine alla corretta esecuzione della sentenza. Richiamando i principi in tema di onere della prova tra debitore e creditore espressi da Cass. 13533/2001, il Collegio ritiene che l’allegato inadempimento non contestato determini l’accoglimento della pretesa.

Il diritto riconosciuto dalla sentenza del giudice ordinario, precisa il TAR, è ricavabile dal titolo e i suoi presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza. Il Ministero va pertanto condannato a dare esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza, se anteriore.

In caso di infruttuoso decorso del termine, il Collegio nomina fin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale del Lazio, con facoltà di delega e senza compenso, incaricato di dare esecuzione alla sentenza entro ulteriori 60 giorni, previa richiesta della ricorrente.

Il TAR rileva poi il notevole numero di ricorsi analoghi, sintomo di una inerzia persistente dell’Amministrazione, che non corrisponde il bonus docente dovuto per legge né ottempera alle sentenze del giudice ordinario, costringendo i ricorrenti a un ulteriore giudizio. Dispone perciò la trasmissione di copia del provvedimento alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti e all’OIV del Ministero. Non ritiene invece sussistenti allo stato i presupposti per le penalità di mora, salvo eventuale richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri delle procedure esecutive mobiliari, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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