Sei scatti stipendiali nel TFS anche in caso di cessazione a domanda (TAR Calabria n. 641 del 26.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nel testo modificato dall’art. 21, comma 1, della legge n. 232/1990, attribuisce i sei scatti stipendiali, ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita, anche al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, tra cui l’Arma dei Carabinieri e il Corpo della Guardia di Finanza. Il beneficio non è riservato all’ipotesi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso, ma spetta anche al dipendente che chieda il collocamento in quiescenza, purché abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. L’abrogazione dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 non ha eliminato l’istituto, che resta disciplinato dalla norma richiamata. L’INPS è pertanto tenuto a rideterminare la base di calcolo del trattamento di fine servizio, includendovi i sei scatti.
Il Fatto
Due militari, l’uno arruolato nell’Arma dei Carabinieri e cessato dal servizio a domanda, l’altro appartenente alla Guardia di Finanza e parimenti collocato in quiescenza su richiesta, chiedevano all’INPS l’inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo del trattamento di fine servizio. Entrambi vantavano un’anzianità di servizio utile superiore a trentacinque anni e un’età anagrafica compatibile con i requisiti di legge al momento della cessazione.
L’Istituto non riscontrava i solleciti inviati dai due interessati. Da qui il ricorso al TAR Calabria per l’accertamento del diritto ai benefici economici dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e per la condanna dell’INPS alla rideterminazione dell’indennità e al pagamento delle differenze. L’Istituto, regolarmente evocato, non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale richiama integralmente i propri conformi precedenti, resi anche di recente, ai sensi degli artt. 74 e 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm., e li pone a fondamento della decisione. La soluzione è dichiarata in sintonia con la giurisprudenza di altri TAR e con l’orientamento ormai pacifico del Cons. Stato in materia.
Il percorso argomentativo parte dalla constatazione che la norma sui sei scatti trova applicazione per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, categoria alla quale appartengono l’Arma dei Carabinieri e il Corpo della Guardia di Finanza. Il Collegio si sofferma poi sull’evoluzione normativa, ricostruita dal C.G.A.R.S.: l’istituto nasce con l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale del comparto difesa e sicurezza, e si accompagna all’abrogazione delle previsioni che per prime lo avevano introdotto.
Su questo punto il Tribunale chiarisce un passaggio decisivo. L’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, nel testo sostituito dalla legge n. 231/1990, aveva esteso il beneficio ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, ma nel solo caso di cessazione per età, inabilità permanente o decesso, con esclusione dell’ipotesi di cessazione a domanda. Ritenuta abrogata tale disposizione, resta fermo l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, che ha esteso l’istituto anche al personale della Polizia di Stato.
Quanto all’ambito oggettivo, la norma contiene una duplice previsione: da un lato riconosce il beneficio al personale che cessa dal servizio per età, inabilità o decesso (primo comma); dall’altro attribuisce i sei scatti anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza, a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e i 35 anni di servizio utile. La nozione di Forze di polizia richiamata è ampia e si desume dall’art. 16 della legge n. 121/1981, espressamente richiamato dall’art. 6 del medesimo d.l. n. 387/1987.
La domanda è quindi accolta: accertato il diritto ai benefici economici dell’art. 6-bis, l’INPS è condannato a rideterminare l’indennità di buonuscita includendo i sei scatti nella base di calcolo. Sulle somme dovute spettano i soli interessi legali dal dovuto al soddisfo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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