La risoluzione per clausola risolutiva espressa è annotabile dall’ANAC senza previo contraddittorio (TAR Lazio n. 11157 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La segnalazione all’ANAC di una risoluzione contrattuale adottata dalla stazione appaltante ai sensi di una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 9, comma 2, del Regolamento per la gestione del Casellario informatico, che prevede l’archiviazione per irricevibilità della segnalazione in caso di mancata instaurazione del previo contraddittorio “a norma di legge”. La risoluzione di diritto non deve essere preceduta da diffida ad adempiere, ma solo dalla dichiarazione di volersene avvalere, sicché l’articolo 108, comma 3, d.lgs. n. 50/2016 non trova applicazione. L’ANAC esercita un potere di accertamento circa l’esistenza dei fatti segnalati, non di valutazione sulla fondatezza degli stessi, e l’annotazione è sindacabile solo per manifesta infondatezza della notizia.
Il Fatto
Una società operatrice economica aveva ricevuto la comunicazione di risoluzione del contratto di appalto per l’esecuzione di lavori di adeguamento sismico, disposta dalla stazione appaltante. L’ANAC, ricevuta la segnalazione, avviava il procedimento e disponeva l’annotazione nel Casellario informatico della notizia relativa alla risoluzione, quale notizia utile ai sensi dell’art. 222, comma 10, d.lgs. n. 36/2023.
La società ricorrente impugnava l’annotazione, deducendo la violazione del contraddittorio procedimentale, l’illegittimità della risoluzione per mancata applicazione dell’art. 108, d.lgs. n. 50/2016, e il difetto di motivazione del provvedimento di ANAC.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha escluso che la fattispecie rientri nell’ambito applicativo dell’art. 9, comma 2, del Regolamento ANAC, come interpretato dalla recente giurisprudenza della stessa Sezione (Tar Lazio, sez. I quater, 21 maggio 2026, n. 9474). Tale disposizione, che prevede l’archiviazione in forma semplificata della segnalazione per irricevibilità in caso di mancata instaurazione del contraddittorio, riguarda le sole ipotesi in cui la legge impone il previo contraddittorio, come per le risoluzioni adottate ai sensi dell’art. 108, d.lgs. n. 50/2016 (oggi art. 122, d.lgs. n. 36/2023).
Nel caso di specie, la risoluzione era stata adottata ai sensi dell’art. 58 del Capitolato generale, che reca una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., per violazioni delle norme di sicurezza e mancato rispetto del cronoprogramma. Trattandosi di risoluzione di diritto, non è richiesta una previa diffida ad adempiere, né il modulo procedimentale di cui all’art. 108, comma 3, d.lgs. n. 50/2016, che riguarda le risoluzioni per inadempimento di natura provvedimentale.
Il Collegio ha escluso che l’ANAC, con l’introduzione dell’art. 9, comma 2, del Regolamento, abbia inteso imporre alle stazioni appaltanti l’instaurazione del contraddittorio anche per le risoluzioni di diritto, e ha ritenuto non percorribile l’operazione ermeneutica volta a far prevalere la disciplina pubblicistica sul contratto mediante eterointegrazione. Ha inoltre richiamato il principio per cui l’ANAC esercita un potere di accertamento sull’esistenza dei fatti e non di valutazione sulla loro fondatezza (Cons. Stato, sez. V, 25 novembre 2025, n. 9226), e che l’obbligo motivazionale è alleviato per fatti rilevanti quali gli illeciti professionali gravi.
Quanto alla dedotta manifesta infondatezza della notizia, essa è stata esclusa in ragione della pluralità e articolazione delle contestazioni, che costituiscono di per sé indice di utilità della notizia stessa, mentre l’annotazione è risultata completa e idonea a rappresentare le opposte posizioni delle parti. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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