Ottemperanza al giudicato lavorativo e nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2190 del 13.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza di condanna del giudice del lavoro, decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’amministrazione che non abbia effettuato alcun pagamento, neppure parziale. L’inerzia processuale della resistente, che non contesti il credito nel suo an e quantum, consolida l’accertamento dell’obbligo. Il giudice assegna all’amministrazione un termine per l’integrale adempimento e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, ponendo il compenso a carico dell’amministrazione inadempiente.

Il Fatto

Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero al riconoscimento, in favore del ricorrente, del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2017/18 al 2020/21. La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata in via telematica al Ministero in data 17.09.2024.

Decorso il termine dilatorio di 120 giorni senza alcun adempimento, il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’erogazione della Carta Docente per l’importo di euro 2.000,00, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento e la condanna alle spese con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha qualificato il ricorso come fondato, muovendo dalla constatazione che il titolo posto a base dell’esecuzione era passato in giudicato ed era stato ritualmente notificato all’amministrazione.

Dal perfezionamento della notifica era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per il pagamento, senza che l’amministrazione vi avesse dato corso. La documentazione in atti e le dichiarazioni del ricorrente hanno palesato che non erano stati effettuati pagamenti, neppure parziali.

Il Ministero, costituitosi con memoria di stile, non ha formulato alcuna deduzione sul punto né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Ne consegue che il credito non è contestato nell’an e nel quantum.

Accertata l’inottemperanza, il giudice ha assegnato all’amministrazione il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per l’integrale pagamento. Per il caso di inutile decorso, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, trattandosi di adempimento connesso ai suoi doveri istituzionali; questi, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, darà corso al pagamento a carico e spese dell’amministrazione, inviando poi alla Sezione una relazione sugli adempimenti.

Le spese sono state poste a carico della resistente soccombente, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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