Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3285 del 20.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione all’obbligo portato dal giudicato e la condanna a dare completa esecuzione al titolo, assegnando un termine per l’adempimento. Decorso inutilmente tale termine, opera la nomina del commissario ad acta, che adotta tutti gli atti necessari all’assolvimento del mandato, comprese le variazioni di bilancio. Quando l’incarico commissariale è affidato a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte a favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.

Il Fatto

La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione lavoro, la sentenza n. 3265, pubblicata il 10.10.2023, che le ha riconosciuto il diritto al beneficio economico della Carta del docente, per l’importo annuo di 500,00 euro, in relazione al servizio prestato con contratti a tempo determinato negli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, con condanna del Ministero ad accreditare l’importo complessivo sulla carta.

Il titolo è stato notificato in data 12.01.2024 ed è rimasto inadempiuto. Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria del Tribunale di Milano in data 28.08.2024, ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, vista l’art. 114 cod. proc. amm., rileva che la pretesa fatta valere in giudizio risulta adeguatamente documentata. A fronte dell’allegato inadempimento, l’Amministrazione costituitasi non ha contestato il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo esecutivo azionato.

Il ricorso è pertanto ritenuto fondato e meritevole di accoglimento. L’Amministrazione viene conseguentemente condannata a dare completa esecuzione alla sentenza n. 3265 del 10 ottobre 2023 del Tribunale di Milano, provvedendo entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza.

Il Collegio disciplina l’ipotesi di perdurante inerzia: decorso inutilmente il termine, provvede, entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura del ricorrente, un commissario ad acta, nominato sin d’ora nel Direttore generale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, o in dirigente o funzionario dallo stesso delegato. Il commissario adotta gli atti necessari all’assolvimento del mandato — variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti e quant’altro — avvalendosi, per quanto occorra, della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie.

Il Tribunale precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso in favore del commissario.

Quanto alle spese, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate in 1.000,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali al 15% e onere del contributo unificato se dovuto, con distrazione a favore dei difensori della parte ricorrente dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm. Il dispositivo dichiara l’inottemperanza del giudicato, ordina l’esecuzione nei termini e nelle forme stabilite in motivazione, nomina il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia e condanna l’Amministrazione alla rifusione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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