Carta docente: ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3284 del 20.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario e condanna l’amministrazione a dare completa esecuzione al titolo, fissando un termine per l’adozione degli atti necessari. L’accertamento si fonda sulla documentazione prodotta dal ricorrente e sulla mancata contestazione dell’amministrazione, che non si difende nel merito dell’obbligo portato dal titolo. Nel caso di perdurante inerzia il Tribunale nomina un commissario ad acta, che adotta tutti gli atti sostitutivi occorrenti, comprese le variazioni di bilancio. Quando il commissario è un dipendente della stessa amministrazione debitrice, non si dà luogo ad alcuna liquidazione di compenso.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, la sentenza n. 219 pubblicata il 12.07.2023, con cui è stato accertato il diritto al beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, previa disapplicazione dell’art. 1, commi 121, 122 e 124, legge n. 107/2015, con condanna del Ministero all’adozione di ogni atto necessario per consentirne il godimento.

Nonostante la notifica del titolo effettuata il 16.02.2024, l’amministrazione è rimasta inadempiente. Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria il 27.07.2024, ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale richiama l’art. 114 cod. proc. amm. e verifica in via preliminare l’esistenza del titolo esecutivo e della sua efficacia. Il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro e il decorso del termine dilatorio costituiscono i presupposti del rimedio.

La pretesa fatta valere risulta adeguatamente documentata. A fronte dell’allegato inadempimento, l’amministrazione non ha contestato in giudizio il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo azionato. Tale mancata contestazione consente al Tribunale di accertare l’inottemperanza senza necessità di ulteriore istruttoria.

L’amministrazione è pertanto condannata a dare completa esecuzione alla sentenza n. 219 del 12.07.2023 entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente decisione. La fissazione del termine risponde all’esigenza di assicurare l’effettività della tutela, evitando che l’inerzia si protragga.

Decorso inutilmente tale termine, provvederà un commissario ad acta, nominato sin d’ora nel Direttore generale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie o in un dirigente o funzionario delegato. Il commissario adotterà gli atti necessari all’assolvimento del mandato, comprese le variazioni di bilancio e la stipulazione di mutui e prestiti, avvalendosi se del caso della struttura organizzativa regionale. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, il Tribunale esclude la liquidazione di alcun compenso.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in 1.000 euro per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli articoli 26 e 39 cod. proc. amm. Il dispositivo ordina infine che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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