Vincolo paesaggistico non istituibile dal PGT e parere Soprintendenza non vincolante (TAR Lombardia n. 809 del 18.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il piano di governo del territorio comunale non ha il potere di istituire vincoli paesaggistici, che possono derivare solo dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico ex art. 136 del d.lgs. n. 42/2004 o dalla pianificazione paesaggistica regionale ex art. 143 del d.lgs. n. 42/2004. La classificazione urbanistica di un’area come di particolare valenza paesaggistica non equivale all’imposizione di un vincolo e non rende obbligatorio né vincolante il parere della Soprintendenza, che in tal caso si esprime a titolo consultivo e non integra il dissenso ostativo di cui all’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003. Il diniego che si fondi su tale presupposto erroneo, disattendendo il parere obbligatorio dell’organo tecnico comunale e la misura di mitigazione dallo stesso prescritta, è viziato da eccesso di potere e da difetto di motivazione e di istruttoria.

Il Fatto

Nel febbraio 2023 il Comune ha indetto una procedura selettiva per l’assegnazione in locazione commerciale di immobili di proprietà comunale destinati all’installazione di apparati di trasmissione radio. La società ricorrente ha partecipato, risultando aggiudicataria del lotto n. 1, relativo a un’area situata nelle vicinanze di una via cittadina e destinata, dallo stesso ente, a ospitare reti di telecomunicazioni.

Nell’aprile 2024 la società ha presentato istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003. Esperita la conferenza di servizi, il Comune ha adottato una determinazione di conclusione negativa, facendo leva sul parere della Soprintendenza, qualificato come dissenso. La società ha impugnato gli atti davanti al TAR, chiedendone l’annullamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente il secondo, terzo e quarto motivo, per la loro connessione logica. La questione centrale concerne la qualificazione giuridica dell’area e, di riflesso, la natura dei pareri resi in sede di conferenza di servizi.

Il Comune ha fondato il diniego sul presupposto che l’area fosse soggetta a vincolo paesaggistico, desunto dalla classificazione come zona di particolare valenza paesaggistica operata dal PGT, in ragione della vicinanza a un complesso monumentale. Da qui la ritenuta obbligatorietà e vincolatività del parere della Soprintendenza, elevato a dissenso ostativo.

La ricostruzione non è condivisa. Il PGT non ha il potere di istituire vincoli paesaggistici: ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, tali vincoli derivano dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico o dalla pianificazione paesaggistica regionale. Il piano comunale ha funzione ricognitiva e di recepimento di vincoli sovraordinati, ma non può crearne di nuovi. La ricorrente ha documentato, senza prova contraria, che l’area non rientra tra quelle di notevole interesse pubblico individuate dal Piano Paesistico Regionale. La qualificazione come area di particolare valenza paesaggistica è dunque prescrizione di natura urbanistica, non vincolo paesaggistico.

In assenza di vincolo, il parere della Soprintendenza non era né obbligatorio né vincolante. La stessa Soprintendenza ha qualificato il proprio intervento come reso a titolo consultivo, per mancanza di profili di competenza. Il Comune non poteva quindi attribuirgli l’efficacia ostativa che la legge non gli riconosce. Non è pertinente il precedente amministrativo richiamato dalla difesa comunale, relativo a fattispecie in cui l’area era pacificamente vincolata.

Il diniego è inoltre viziato da illogicità e difetto di istruttoria: l’Amministrazione ha dato prevalenza a un parere facoltativo, disattendendo l’organo tecnico il cui parere era obbligatorio. La Commissione per il Paesaggio non aveva espresso un diniego assoluto, ma aveva subordinato l’ammissibilità dell’intervento a una misura di mitigazione, consistente nella piantumazione di essenze sempreverdi al piede della struttura. La società si era dichiarata disponibile ad attuarla. La valutazione che ha bollato tale misura come ininfluente è apodittica e contraddittoria.

Sussiste infine la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990: il diniego è motivato quasi esclusivamente per relationem al parere della Soprintendenza, senza autonoma ponderazione della relazione paesistica e delle foto-simulazioni prodotte. Il richiamo alla notevole altezza dell’impianto non regge: secondo la giurisprudenza richiamata, l’altezza è caratteristica ineliminabile delle stazioni radio base e non può fondare da sola un giudizio paesistico negativo, pena l’imposizione di un’opzione zero. Il ricorso è accolto e gli atti impugnati sono annullati, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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