Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e onere istruttorio officioso nel contenzioso demolitorio post sisma (TAR Marche n. 860 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse, ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., postula una sopravvenienza di fatto o di diritto che renda certa e definitiva l’inutilità della pronuncia, dovendo escludersi quando residui in capo al ricorrente una qualsivoglia utilità, anche soltanto strumentale o morale, ritraibile dall’eventuale sentenza di accoglimento. L’interesse all’accertamento dell’illegittimità degli atti, ex art. 34, comma 3, c.p.a., dichiarato dalla parte in via subordinata, è idoneo a paralizzare l’eccezione di improcedibilità. In presenza di contrasti fattuali tra le parti e di una perizia tecnica di parte, il giudice amministrativo dispone incombenti istruttori officiosi per l’acquisizione di una relazione sullo stato dei luoghi, funzionale al vaglio delle domande prima della decisione sul merito.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un immobile nella frazione colpita dal sisma 2016, hanno impugnato gli atti con cui era stata disposta la demolizione del fabbricato, in attuazione del Piano Urbanistico Attuativo della ricostruzione. Il contenzioso verteva sulla legittimità della scelta pianificatoria e dei conseguenti provvedimenti attuativi, che includevano l’edificio nel programma di demolizioni a carico della pubblica amministrazione.
Gli enti resistenti eccepivano la sopravvenuta carenza di interesse, sostenendo che l’attività demolitoria avesse ormai reso inutile una pronuncia di merito. In replica, i ricorrenti dichiaravano di avere interesse all’accertamento dell’illegittimità degli atti ai fini risarcitori, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a.
La Motivazione del TAR
Il collegio ha rilevato la sussistenza di un quadro fattuale controverso, reso ancora più complesso dal deposito di una perizia tecnica da parte ricorrente attestante l’assenza di pericolo di crollo del fabbricato, in contrasto con le risultanze emerse in sede cautelare.
Ha quindi ritenuto che l’eccezione di improcedibilità non potesse essere definita senza un previo accertamento dello stato dei luoghi, essendo necessario verificare l’effettiva consistenza dei lavori di demolizione eseguiti e la persistenza di un’utilità strumentale concreta in capo ai ricorrenti. L’ordinanza ha sottolineato come la sola dichiarazione di interesse ex art. 34, comma 3, c.p.a. non sia di per sé ostativa all’improcedibilità, ma imponga comunque una valutazione accurata.
Conseguentemente, il TAR ha disposto un incombente istruttorio officioso, ordinando alle parti di depositare una relazione illustrativa sullo stato dei luoghi con rilievi fotografici, al fine di valutare l’idoneità delle soluzioni a tutela degli interessi pubblici e privati. Ha altresì rimesso la causa al Presidente per la fissazione di un’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato, successiva all’esecuzione degli incombenti.
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Nota della Redazione
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