Improcedibile il ricorso edilizio per sopravvenuta ottemperanza alle ordinanze (TAR Lombardia n. 3428 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso l’ordinanza di demolizione e i successivi atti sanzionatori è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando la parte ricorrente abbia integralmente ottemperato ai provvedimenti impugnati, eseguendo la demolizione delle opere abusive, ripristinando lo stato dei luoghi e versando la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata. L’interesse alla decisione di merito viene meno per effetto del soddisfacimento della pretesa sostanziale, con conseguente cessazione della materia del contendere in senso processuale. In presenza di concorde richiesta delle parti, le spese di lite sono compensate.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava l’ordinanza con cui il Comune aveva ingiunto la demolizione di opere edilizie realizzate in assenza di titolo abilitativo presso un centro ippico, nonché i successivi provvedimenti con cui l’Amministrazione aveva accertato l’inottemperanza, determinato la sanzione amministrativa pecuniaria e disposto l’acquisizione degli immobili al patrimonio comunale.
Nel corso del giudizio la società rappresentava di aver concordato con il Comune l’esecuzione in proprio della demolizione, completandola nei termini convenuti e ripristinando lo stato dei luoghi, come riscontrato in un sopralluogo. Provvedeva inoltre al pagamento della sanzione pecuniaria. Su tali premesse chiedeva dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese; il Comune aderiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione della difesa della ricorrente e della documentazione prodotta, da cui emerge l’integrale ottemperanza agli atti impugnati.
La demolizione è stata eseguita dalla stessa società secondo le modalità e i tempi concordati con l’Amministrazione, lo stato dei luoghi è stato ripristinato e il Comune ha riscontrato l’esito del sopralluogo. È seguita l’identificazione catastale delle aree divenute di proprietà comunale.
La società ha inoltre versato la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata con il provvedimento impugnato, come attestato dalla comunicazione dell’Ente. Il quadro degli adempimenti è dunque completo.
Su questa base il Tribunale ha rilevato che l’interesse alla decisione è venuto meno: essendo stata soddisfatta la pretesa sostanziale sottesa ai provvedimenti, il ricorso e i motivi aggiunti vanno dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse. La pronuncia è conforme alla richiesta della parte ricorrente e recepisce la sopravvenienza verificatasi in pendenza di giudizio.
Quanto alle spese, il Collegio ha dato seguito alla concorde richiesta delle parti, disponendo la compensazione tra ricorrente e Amministrazione resistente. Il ricorso e i motivi aggiunti sono quindi dichiarati improcedibili, con spese compensate e sentenza eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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