Esclusione per falsa dichiarazione su procedimenti penali e immodificabilità del RTI (TAR Campania n. 2886 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La falsa dichiarazione resa in sede di gara circa l’assenza di procedimenti penali pendenti per i reati di cui all’art. 80 d.lgs. n. 50/2016 integra la fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. f-bis), cod. appalti e comporta l’esclusione automatica dalla procedura, senza margini di valutazione discrezionale. Laddove la lex specialis richiami la dichiarazione di non versare nelle ipotesi dell’art. 38, comma 1, d.lgs. n. 163/2006 e di non avere procedimenti penali pendenti per i reati ivi previsti, il possesso del requisito non è istantaneo, ma sottostà al principio di continuità per tutta la durata della procedura. È illegittima la modifica soggettiva del raggruppamento temporaneo intervenuta dopo la presentazione dell’offerta quando sia finalizzata a eludere la carenza originaria dei requisiti di partecipazione.
Il Fatto
La Regione Campania ha indetto una procedura a evidenza pubblica per il rinnovo di una concessione demaniale marittima destinata all’attività di nautica da diporto nel porto di Marina di Cassano. All’esito della valutazione delle offerte, la graduatoria provvisoria collocava al primo posto la società controinteressata e al secondo il raggruppamento temporaneo di imprese facente capo a un consorzio nautico.
Il raggruppamento secondo classificato ha impugnato l’approvazione della graduatoria, lamentando la mancata esclusione della prima graduata. La Regione, all’esito dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive, ha poi escluso la società prima classificata per carenza di un requisito previsto dalla disciplina di gara. La società esclusa ha reagito con ricorso incidentale e motivi aggiunti, mentre il raggruppamento è stato a sua volta escluso per tardività dell’offerta e ha impugnato tale provvedimento con separato ricorso, riunito al primo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione del DD n. 25/2011 come lex specialis della procedura. L’Avviso pubblicato sul BURC, la lettera di richiesta di conferma dei requisiti e la lettera di invito richiamano espressamente tale disciplina, che all’art. 3 impone agli operatori di dichiarare, a pena di inammissibilità, di non versare nelle ipotesi dell’art. 38, comma 1, d.lgs. n. 163/2006 e di non avere procedimenti penali pendenti per i reati previsti dalla stessa norma. Non è dunque sostenibile che la lettera di invito, isolatamente considerata, esaurisca la disciplina di gara.
Non sussiste alcun difetto di attribuzione: l’art. 3, comma 2, del DD n. 25/2011 riserva all’Ufficio competente la verifica dell’ammissibilità delle domande e del possesso dei requisiti, mentre alla commissione spettano le operazioni di apertura delle buste e la formazione della graduatoria. Il provvedimento di esclusione è pertanto di pertinenza della stazione appaltante.
Sul piano sostanziale, il legale rappresentante della società prima graduata ha attestato di non avere procedimenti penali pendenti, pur essendo a conoscenza, già da tempo, di un procedimento per reati di corruzione, culminato nel rinvio a giudizio. La dichiarazione è obiettivamente falsa rispetto a un dato di realtà che ammette solo l’alternativa vero/falso. Trova quindi applicazione l’art. 80, comma 5, lett. f-bis), cod. appalti, con esclusione automatica, non essendo configurabile alcuna sproporzionalità. Il Collegio richiama il principio di continuità del possesso dei requisiti, che impone la loro permanenza fino all’aggiudicazione definitiva, escludendo che la dichiarazione abbia valore istantaneo. Irrilevante è l’invocato termine triennale dell’art. 57, par. 7, dir. 2014/24/UE, poiché il dies a quo decorre dal definitivo accertamento del fatto.
Quanto alla posizione del raggruppamento, il Collegio ritiene legittima la modifica della compagine intervenuta prima della presentazione dell’offerta, in quanto il divieto di immodificabilità soggettiva opera solo successivamente. È invece illegittima la successiva variazione per recesso di una mandante, avvenuta dopo l’individuazione come aggiudicatario: il recesso, apparentemente giustificato da esigenze organizzative, era in realtà finalizzato a eludere la carenza originaria dei requisiti, come confermato dall’accertata insussistenza della titolarità delle concessioni dichiarate. L’offerta era inoltre pervenuta oltre il termine perentorio fissato dalla lex specialis, senza che ricorressero caso fortuito o forza maggiore.
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Nota della Redazione
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