Riserva nei concorsi pubblici e interesse ad agire: onere di spuntare l’opzione in domanda (TAR Lazio n. 13868 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concorsi pubblici con riserva di posti, è inammissibile per difetto di interesse ad agire il ricorso del candidato che, pur avendo omesso di dichiarare il possesso del titolo di riserva in sede di domanda, non dimostri il superamento della prova di resistenza, ovvero che la quota riservata non risulti già satura con riservatari collocati in posizione migliore. Lo scorrimento della graduatoria, in quanto meramente eventuale, non radica un interesse concreto e attuale. Il soccorso istruttorio non è, comunque, attivabile per rimediare a errori materiali commessi dal candidato nella compilazione della domanda, in applicazione del principio di autoresponsabilità, essenziale nei concorsi di massa per garantire la par condicio e la celerità della procedura.
Il Fatto
La ricorrente partecipava al concorso indetto dall’Agenzia delle Entrate per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario. Pur essendo titolare del diritto di riserva dei posti previsto dall’art. 18 d.lgs. n. 40/2017, ometteva per errore materiale di selezionare l’apposita opzione nella domanda di partecipazione.
Esclusa dalla riserva, la candidata impugnava la graduatoria e gli atti del concorso, chiedendo il riconoscimento del titolo e la rettifica del punteggio, previa declaratoria del proprio interesse a essere utilmente ricompresa tra i vincitori riservisti.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato che la questione centrale è l’interesse ad agire. L’Amministrazione ha dimostrato che la quota riservata era già satura con candidati riservisti collocati in posizione migliore nella graduatoria. Ne discende che, anche se la ricorrente avesse correttamente dichiarato il titolo, non avrebbe comunque ottenuto un posto in forza della riserva: difetta, quindi, la prova di resistenza, ossia la dimostrazione del sicuro conseguimento del bene della vita.||DSML||>
La Sezione ha richiamato il proprio precedente (T.A.R. Lazio, Sez. II, 8/6/2026, n. 10559) e la giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui lo scorrimento della graduatoria è evento meramente eventuale e non radica un interesse concreto e attuale in capo a chi, al momento dell’impugnazione, non ricopra una posizione utile (Cons. Stato, Sez. VII, 12/01/2026, n. 227).
Il Collegio ha inoltre aggiunto, nel merito, che il soccorso istruttorio non può essere attivato per rimediare a un evidente errore del candidato nella compilazione della domanda. Nei concorsi di massa il principio di autoresponsabilità assume rilievo centrale per assicurare la par condicio e l’efficienza della procedura, con la conseguenza che ciascuno sopporta le conseguenze dei propri errori (Cons. Stato, Sez. VI, 29/10/2025, n. 8376).||DSML||>
Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile e comunque respinto nel merito, con compensazione delle spese di lite in ragione dei chiarimenti forniti dall’Amministrazione in corso di giudizio.||DSML||>
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Nota della Redazione
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