Estinzione del giudizio per rinuncia nel ricorso contro l’annullamento prefettizio di verbali (TAR Lombardia n. 1126 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, ritualmente notificata alle altre parti costituite e non opposta, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.. L’estinzione per rinuncia prescinde da una valutazione nel merito della fondatezza delle censure dedotte, costituendo espressione della disponibilità dell’azione da parte del ricorrente. La compensazione delle spese di lite, in assenza di opposizione delle altre parti alla domanda di estinzione e a fronte dell’intervenuto accordo, risponde all’esigenza di non gravare la parte che ha rinunciato, pur in un contesto di soccombenza virtuale.
Il Fatto
Il Comune di Adrara San Martino aveva impugnato dinanzi al TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, quattro distinti provvedimenti con i quali il Prefetto di Bergamo aveva annullato in autotutela altrettanti verbali di contestazione elevati dallo stesso ente per la violazione dell’art. 146, commi 1, 2 e 3-bis, d.lgs. n. 285/1992 (codice della strada). I provvedimenti prefettizi erano stati adottati all’esito di ricorsi amministrativi presentati dai conducenti sanzionati, accolti dall’autorità di pubblica sicurezza.
Nel giudizio di primo grado si era costituito il solo Ministero dell’interno, mentre le società controinteressate, destinatarie dei verbali originari, non si erano costituite. Successivamente, il Comune ricorrente aveva manifestato la volontà di non proseguire nell’azione, notificando alle altre parti una dichiarazione di rinuncia al ricorso e chiedendo contestualmente la declaratoria di estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente verificato la ritualità della dichiarazione di rinuncia, valutandone la conformità ai requisiti di cui all’art. 84 cod. proc. amm.. La rinuncia, una volta notificata alle parti costituite e non opposta nei termini, costituisce manifestazione unilaterale e disponibile del diritto di azione, idonea a determinare la definizione del processo senza un esame nel merito delle questioni sollevate.
L’organo giudicante ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio per rinuncia, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., norma che espressamente contempla tale evenienza quale causa di estinzione del processo. La decisione si fonda sulla constatazione che il Ministero dell’interno, unica parte resistente costituitasi, aveva dichiarato di non opporsi alla richiesta di estinzione, manifestando il proprio assenso alla compensazione delle spese.
Quanto al regime delle spese di lite, il Collegio ne ha disposto l’integrale compensazione, coerente con l’intesa intervenuta tra le parti costituite e con la natura della definizione del giudizio, che prescinde da una pronuncia sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio. La scelta evita che la parte rinunciante sia gravata delle spese del processo, pur in assenza di una statuizione di merito che accerti la fondatezza delle pretese originariamente azionate.
La pronuncia si inserisce nel quadro della disciplina del processo amministrativo che valorizza l’autonomia negoziale delle parti nella definizione delle liti, consentendo la chiusura del giudizio anche in assenza di una decisione di merito, purché sussistano i presupposti di legge per la relativa declaratoria. Nessuna statuizione è stata adottata in ordine alla fondatezza delle censure dedotte dal Comune avverso i provvedimenti di annullamento prefettizio.
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Nota della Redazione
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