Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro su carta docente (TAR Sicilia n. 991 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, il ricorso è accolto quando risultano accertati il passaggio in giudicato del titolo, attestato agli atti, e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere al pagamento nel termine di sessanta giorni e, in caso di ulteriore inerzia, nomina quale commissario ad acta il dirigente interno dell’ufficio competente. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è liquidata nella misura degli interessi legali sulla sorte capitale, con decorrenza dalla comunicazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo. L’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, dettato per l’ottemperanza ai decreti ex legge Pinto, è applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con esclusione del compenso del commissario dirigente interno per l’onnicomprensività della retribuzione.

Il Fatto

Il ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario del lavoro che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a sua disposizione, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, la somma di euro 500 per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi euro 1.000,00.

Il titolo, munito di attestazione di conformità, era stato notificato all’amministrazione il 31.07.2025 e risultava passato in giudicato per mancata impugnazione nei termini. Di qui la domanda di ottemperanza e la definizione della causa all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il collegio ricostruisce i presupposti dell’art. 114 c.p.a. e li ritiene integrati. La documentazione versata in atti comprova il passaggio in giudicato del titolo, attestato dalla cancelleria, e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, della quale è stata fornita prova.

Il ricorso è quindi accolto. In primo luogo il Tribunale ordina all’amministrazione di provvedere, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.

Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, su sollecitazione della parte interessata, la sentenza nomina commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici del medesimo Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario di adeguata competenza, nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Il collegio esclude il compenso, perché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Sul punto richiama l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, nel testo risultante dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, e richiama una serie di precedenti di merito conformi.

Il Tribunale precisa poi che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio, non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, e che il commissario deposita atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T.. Ogni ritardo nell’esecuzione integra ipotesi di responsabilità amministrativa.

È disposta infine la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla scadenza del termine concesso. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 189,00, oltre accessori, in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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