Ottemperanza alla sentenza sulla carta docente: nomina del commissario ad acta e rigetto dell’astreinte (TAR Sardegna n. 589 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza ex artt. 112 e ss. c.p.a., la sentenza di condanna dell’Amministrazione al riconoscimento della Carta elettronica del docente deve essere eseguita nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione del titolo. Decorso inutilmente il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo accoglie il ricorso e nomina sin da ora il commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. La condanna al pagamento della penalità di mora (cd. astreinte) ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. deve essere invece respinta quando sussistano “altre ragioni ostative” all’adempimento, quale la complessità del procedimento di attivazione della Carta e la natura di incentivo meramente eventuale del beneficio, non configurandosi esso come mezzo di sostentamento del lavoratore. Il commissario ad acta, dipendente pubblico dell’Amministrazione debitrice, opera senza compenso ma può ricorrere al pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
Il Fatto
Il ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Nuoro, sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondergli il beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per la complessiva somma di euro 2.000,00, oltre interessi. La sentenza, pubblicata il 5 dicembre 2023, era passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla Cancelleria. Nonostante la notifica del titolo esecutivo all’Amministrazione, nessun adempimento era seguito, fatta eccezione per il pagamento delle spese legali.
Decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento della penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, avendo accertato la regolare notifica della sentenza ottemperata e l’inutile decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha pertanto disposto che il Ministero dia completa esecuzione alla pronuncia nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore.
Per il caso di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin da ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega ad altro dirigente anche territoriale, assegnando il termine di novanta giorni per l’esecuzione. Al commissario è riconosciuta la facoltà di ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, senza diritto ad alcun compenso trattandosi di funzioni affidate a dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento dell’astreinte, il Collegio l’ha respinta richiamando l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 25 giugno 2014, secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. impone di valutare, oltre alla manifesta iniquità, la sussistenza di “altre ragioni ostative” all’adempimento, con specifico riferimento alle difficoltà collegate a vincoli normativi e di bilancio del debitore pubblico.
Nella specie, il TAR ha individuato tali ragioni nella complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge una pluralità di soggetti tra cui SO.GE.I. e CONSAP, e nell’eccezionale mole di contenzioso seriale in materia. Ha inoltre valorizzato la natura del beneficio, qualificato come incentivo meramente eventuale e non quale mezzo di sostentamento del lavoratore. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.