Ordine di demolizione per manufatti in zona vincolata e fascia di rispetto (TAR Marche n. 54 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In area assoggettata a vincolo paesaggistico e ricadente in fascia di rispetto autostradale, l’ordine di demolizione delle opere edilizie abusive è doveroso anche quando i manufatti siano astrattamente qualificabili come edilizia libera o come strutture precarie. La riconducibilità di un’opera all’art. 6 d.P.R. n. 380/2001 non la sottrae all’applicazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e delle normative di settore, tra cui quelle del codice dei beni culturali e del paesaggio. Il manufatto destinato a stabile fruizione dell’area, non rimovibile in modo semplice e periodico, integra una trasformazione urbanisticamente rilevante e ricade nell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, non nell’art. 37. La sanzione demolitoria prevale sulla mera sanzione pecuniaria.
Il Fatto
Le ricorrenti impugnavano l’ordinanza con cui il Settore Urbanistica del Comune di Fano aveva ingiunto la demolizione di una pluralità di opere edilizie realizzate su terreni di loro proprietà in zona agricola, con contestuale rimessione in pristino dei luoghi. L’atto si fondava su una relazione di sopralluogo della polizia locale e richiamava molteplici vincoli gravanti sull’area: paesaggistico, fascia di rispetto autostradale, sottosistemi della Rete Natura 2000 e previsioni del PRG.
Le ricorrenti deducevano che l’istruttoria fosse ormai superata per essere state rimosse alcune opere, che i manufatti residui costituissero attività di edilizia libera — serre, pergolati, ricoveri per animali e recinzioni — funzionali a un allevamento amatoriale, e che, in subordine, l’abuso dovesse qualificarsi come intervento in assenza di SCIA, con applicazione della sola sanzione pecuniaria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso muovendo dall’adeguatezza dell’istruttoria. Il sopralluogo congiunto degli agenti di polizia locale e del personale tecnico comunale aveva consentito rilievo fotografico, esposizione grafica e descrizione dettagliata delle opere, con individuazione catastale. Quanto alla pretesa rimozione di un manufatto, il Tribunale ha osservato che nessuna comunicazione risulta pervenuta al Comune e che il profilo attiene al momento esecutivo dell’ordinanza, non a quello genetico.
Sul punto centrale, i giudici hanno escluso la riconducibilità delle opere all’art. 6, co. 1, lett. e) d.P.R. n. 380/2001. La presenza di manufatti che rendono impossibile la semplice e periodica rimozione dimostra la loro non stagionalità. Nel complesso le opere modificano lo stato dei luoghi mediante volumi in elevazione in legno e metallo per riparo e ombreggiamento, con rilevante trasformazione del territorio in area plurivincolata. Le serre, in particolare, difettano delle caratteristiche delle serre mobili stagionali; un manufatto risulta adibito a magazzino, in contrasto con la definizione dell’art. 10, comma 1, L.R. Marche n. 13/1990. Anche la lettera e-quinquies) è estranea alla fattispecie, mancando alcun edificio principale che configuri un’area pertinenziale.
Il Collegio ha poi richiamato la propria giurisprudenza sulla rilevanza edilizia di pergolati e tettoie (TAR Marche, sez. I, n. 705 del 2020, confermata da Cons. Stato, sez. VII, n. 528 del 2025): la modesta entità delle opere, singolarmente considerate, non esclude l’incidenza urbanistica delle stesse complessivamente preordinate alla stabile fruizione dell’area. Ne deriva l’inquadramento nell’art. 31 e non nell’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001.
Il secondo motivo è stato disatteso su un duplice rilievo. Le opere sono soggette ad autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d.lgs. n. 42/2004, non ricorrendo le esclusioni dell’art. 149 né le ipotesi del d.P.R. n. 31/2017; l’art. 6 fa comunque salve le prescrizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio. Anche ove le opere fossero precarie e assentibili con SCIA, la demolizione resta doverosa in mancanza del titolo paesaggistico. Quanto alla fascia di rispetto autostradale, il vincolo di inedificabilità assoluta preclude la realizzazione delle opere indipendentemente dalle loro caratteristiche e da accertamenti sui rischi per la circolazione. Spese di lite compensate.
Nota della Redazione
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