Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Toscana n. 1143 del 20.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato che il titolo giudiziale non è stato eseguito, ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato entro un termine perentorio. L’ordine di esecuzione non si estende alla parte della sentenza relativa alle spese processuali distratte in favore del difensore antistatario, poiché in tal caso s’instaura un rapporto autonomo tra il procuratore distrattario e la parte soccombente, e solo il difensore è legittimato a chiedere l’esecuzione del giudicato. Per il caso di ulteriore inadempienza il Tribunale nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il ritardo maturato giustifica la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo.
Il Fatto
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Prato, Sezione Lavoro, ha accertato e dichiarato il diritto della parte ricorrente al beneficio della carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, co. 121, della legge n. 107/2015, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, co. 36, della legge n. 724/1994 dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione. La sentenza è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria.
Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, senza che l’Amministrazione avesse eseguito, la parte creditrice ha convenuto il Ministero debitore davanti al TAR per ottenere l’ottemperanza del giudicato e la nomina di un commissario ad acta. Ha chiesto altresì la condanna al pagamento della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto verificato il presupposto dell’ottemperanza: dagli atti di causa non risulta che la sentenza della cui esecuzione si tratta sia stata eseguita. Da qui l’accoglimento del ricorso e l’ordine al Ministero di dare esecuzione al giudicato, mettendo a disposizione della parte ricorrente la carta del docente e il relativo importo per gli anni scolastici indicati nel titolo, oltre interessi o rivalutazione.
Il Collegio ha poi delimitato l’ordine esecutivo, escludendo la parte della sentenza relativa alle spese legali. In virtù del provvedimento di distrazione delle spese in favore del difensore con procura della parte vittoriosa, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ., si instaura tra costui e la parte soccombente un rapporto autonomo rispetto a quello tra i contendenti. Il difensore distrattario è dunque l’unico legittimato a intimare il precetto di pagamento e a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza. Sul punto il Tribunale richiama Cass. civ., Sez. III, n. 27041 del 12.11.2008 e TAR Lazio, Sez. II, n. 3275 del 24.02.2015.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo il decorso inutile del termine assegnato all’Amministrazione.
Quanto alla penalità di mora, il ritardo maturato nella corresponsione di quanto dovuto ne giustifica la condanna. La misura è pari agli interessi legali spettanti sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e fino al pagamento, secondo l’art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo, c.p.a., novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), della legge n. 208/2015. Le spese del giudizio, distratte in favore del procuratore antistatario, seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del carattere seriale della causa e del non elevato livello di complessità, in relazione ai numerosi analoghi precedenti.
Nota della Redazione
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