Recupero aiuti illegali senza decisione UE e risarcimento davanti al giudice amministrativo (Cons. Stato n. 4063 del 12.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un aiuto di Stato illegale, concesso in violazione dell’art. 108, paragrafo 3, ultima frase, TFUE, l’autorità nazionale è tenuta a recuperarlo di propria iniziativa, senza necessità che intervenga una decisione di recupero della Commissione europea e senza che la notifica del nuovo regime di aiuti costituisca presupposto del recupero. Il beneficiario non può invocare il legittimo affidamento sulla regolarità dell’aiuto qualora questo sia stato attuato senza previa notifica, dovendo l’operatore economico diligente verificare il rispetto della procedura di controllo. La revoca parziale dell’aiuto illegale non costituisce autotutela discrezionale soggetta all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, ed è escluso l’indennizzo ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990. La controversia risarcitoria per lesione dell’affidamento su provvedimento ampliativo illegittimo rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ma il danno va provato con rigore, non essendo ammesse deduzioni generiche né consulenze tecniche esplorative.
Il Fatto
Il ricorrente otteneva dalla Provincia autonoma di Bolzano un contributo in conto capitale per la costruzione di un impianto idroelettrico destinato all’autoconsumo di una malga di sua proprietà. La concessione avveniva sulla base del regime d’aiuto autorizzato dalla Commissione europea, che riconosceva una misura pari all’80% della spesa ammissibile.
Rilevato che quel regime era scaduto prima della concessione, l’amministrazione avviava il procedimento di revoca parziale, riducendo il contributo alla misura del 65% prevista dal regolamento di esenzione (UE) n. 651/2014, con recupero della differenza. Il T.R.G.A. di Bolzano respingeva la domanda di annullamento e declinava la giurisdizione sulla domanda risarcitoria in favore del giudice ordinario. Il beneficiario proponeva appello, contestando sia il recupero sia la statuizione sulla giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’accertamento che l’aiuto è, in parte qua, illegale, trattandosi di nuovo regime attuato senza la previa notifica imposta dall’art. 108, paragrafo 3, TFUE. Richiamando la sentenza della Corte di giustizia del 7 aprile 2022, cause riunite C-102/21 e C-103/21, e la pronuncia Eesti Pagar del 5 marzo 2019, C-349/17, il Consiglio di Stato afferma che il divieto di esecuzione ha effetto diretto e vincola anche le autorità amministrative decentrate.
Da ciò deriva che lo Stato membro deve procedere al recupero d’ufficio, anche in assenza di un ordine della Commissione. È pertanto infondata la tesi dell’appellante secondo cui sarebbero consentite solo misure cautelari e interinali in attesa della decisione europea. Il Collegio esclude altresì che sussista un obbligo di notifica quando l’amministrazione si avveda di aver erogato un aiuto illegale e ne disponga il recupero.
Quanto al legittimo affidamento, la Corte richiama la giurisprudenza europea (Unicredito Italiano, C-148/04; OTP Bank, C-672/13) e la sentenza della Cassazione n. 6990 del 2019: il beneficiario può confidare nella regolarità dell’aiuto solo se concesso nel rispetto della procedura, e l’operatore diligente ha l’onere di vigilare. Nel caso concreto manca alcuna assicurazione proveniente da fonti autorizzate.
Il Collegio esclude poi l’applicazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, trattandosi di provvedimento sostanzialmente vincolato e non di autotutela discrezionale, richiamando il precedente Cons. Stato n. 1806 del 2025 e la logica della sentenza Lucchini, C-119/05. Nemmeno spetta l’indennizzo ex art. 21-quinquies, riservato alla revoca in senso tecnico. La riduzione parziale, inoltre, è soluzione di maggior favore, poiché la ripetizione integrale avrebbe azzerato il contributo.
Infine, la Corte riforma la statuizione sulla giurisdizione: alla luce dell’Adunanza Plenaria n. 20 del 2021 e dell’art. 133, comma 1, lett. z-sexies, cod. proc. amm., la domanda risarcitoria appartiene al giudice amministrativo. Nel merito, però, manca la prova del danno: le deduzioni sull’antieconomicità dell’impianto sono generiche e la richiesta di consulenza tecnica ha carattere meramente esplorativo. L’appello è quindi accolto solo sul capo della giurisdizione, con rigetto nel merito delle domande e compensazione delle spese del secondo grado.
Nota della Redazione
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