Scatti stipendiali rilevano per indennità buonuscita personale cessato a domanda (TAR Sardegna n. 1143 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito, e richiamato dall’art. 21 della legge n. 232/1990, entra nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare anche quando la cessazione dal servizio avvenga a domanda. L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 non ha determinato la reviviscenza della originaria formulazione dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, sicché non opera la limitazione del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità o decesso. Il superamento del termine del 30 giugno non ha effetto decadenziale, essendo onere funzionale alla sola decorrenza del collocamento a riposo. Il termine prescrizionale del diritto alla riliquidazione decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale.

Il Fatto

I ricorrenti, ex appartenenti all’Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza e alla Polizia Penitenziaria, sono stati collocati in quiescenza a domanda dopo il compimento del 55° anno di età e con oltre 35 anni di servizio utile. Ciascuno ha diffidato la competente direzione provinciale dell’INPS a ricalcolare l’indennità di buonuscita includendo i sei scatti stipendiali.

L’Istituto previdenziale non ha attribuito il beneficio nei prospetti di liquidazione. I ricorrenti hanno quindi agito per l’annullamento di tali atti e per l’accertamento del diritto al ricalcolo, con interessi e rivalutazione. L’INPS, costituitosi, ha chiesto il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio definisce la causa con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 c.p.a., richiamando il proprio orientamento consolidato e la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. VI, n. 4636 del 24 maggio 2024; sez. II, n. 10557 del 6 dicembre 2023; sez. II, n. 10524 del 5 dicembre 2023). Il beneficio spetta anche alle Forze di polizia a ordinamento militare in forza del richiamo all’art. 6-bis del d.l. 387/1987 operato dall’art. 1911, comma 3, del COM.

Il Tribunale esclude che l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 rilevi sul punto, poiché disciplina la sola base pensionabile e non il calcolo dell’indennità di buonuscita. L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 non ha prodotto la reviviscenza dell’originaria previsione restrittiva, con la conseguenza che il beneficio non è limitato alle cessazioni per età o inabilità.

Quanto al termine del 30 giugno, il Collegio ribadisce che esso non ha efficacia decadenziale, ma serve unicamente a regolare la decorrenza del collocamento a riposo. Sul piano della prescrizione, il termine dell’art. 20, comma 2, d.P.R. n. 1032/1973 decorre dall’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, anche per la natura interruttiva del riconoscimento del debito connesso al pagamento rateale.

Il ricorso è pertanto accolto, con accertamento del diritto dei ricorrenti ai benefici dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e correlato obbligo dell’Istituto di rideterminare l’indennità entro 180 giorni dalla comunicazione della sentenza, oltre accessori. Le spese sono compensate per metà e liquidate per la restante metà a carico dell’Istituto, con distrazione in favore dei difensori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *