La cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza per sopravvenuto pagamento in corso di causa (TAR Basilicata n. 297 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il sopravvenuto pagamento delle somme dovute, intervenuto dopo la proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere. L’Amministrazione che adempie tardivamente, ossia in data successiva all’iscrizione a ruolo del ricorso, è condannata alla rifusione delle spese di lite in quanto virtualmente soccombente, ma la quantificazione deve tenere conto del suo comportamento resipiscente, con conseguente riduzione dell’importo dovuto.
Il Fatto
La società ricorrente, già risultata creditrice nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, aveva ottenuto una sentenza del Tribunale civile di Potenza che aveva riconosciuto la fondatezza della sua pretesa economica. Nonostante il giudicato favorevole, l’Amministrazione era rimasta inadempiente, così che il creditore era stato costretto ad attivare il rimedio dell’ottemperanza innanzi al TAR Basilicata, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., per ottenere l’esecuzione coattiva della decisione.
Costituitosi in giudizio il Ministero, la causa veniva trattenuta per la decisione nella camera di consiglio del 29 luglio 2026, dopo la precisazione delle difese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, in prossimità dell’udienza camerale, la difesa erariale aveva depositato documentazione atta a comprovare l’intervenuto pagamento delle somme dovute, eseguito dopo l’iscrizione a ruolo del ricorso. Tale circostanza, unitamente alla conforme richiesta del ricorrente, ha indotto il Tribunale a dichiarare la cessazione della materia del contendere, trattandosi di evenienza che priva il giudizio del suo oggetto sostanziale, non residuando alcuna utilità da riconoscere alla parte istante.
Nondimeno, il TAR ha affrontato il profilo delle spese di lite. Pur in presenza di un esito non sfavorevole per l’Amministrazione, il Collegio ha ritenuto di applicare il principio della soccombenza virtuale, ravvisabile ogni qualvolta l’adempimento sopravvenga solo dopo l’attivazione del giudizio, allorché la condotta dell’Amministrazione abbia reso necessario il ricorso per ottenere quanto già dovuto. La tardività del pagamento, successivo alla proposizione del ricorso, integra infatti una violazione del principio di buona fede e di leale cooperazione che giustifica l’addossamento delle spese alla parte pubblica.
In sede di liquidazione, tuttavia, il Tribunale ha valorizzato il comportamento resipiscente dell’Amministrazione, che aveva comunque provveduto all’integrale soddisfazione della pretesa senza ulteriori sollecitazioni. Sulla base di tale considerazione, le spese sono state quantificate nella misura del 70% del dovuto, forfetariamente determinate in euro 800,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
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Nota della Redazione
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