Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse dopo il pagamento del 25% del payback (TAR Lazio n. 14442 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il versamento, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 95/2025, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015 determina l’assolvimento degli obblighi di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018 ed estingue la relativa obbligazione, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale. Ne consegue la cessazione della materia del contendere o la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse dei ricorsi avverso i provvedimenti che hanno determinato gli obblighi di pagamento, con compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio i provvedimenti con cui le Amministrazioni statali e la Regione Toscana hanno definito i tetti di spesa regionali per i dispositivi medici per il quadriennio 2015-2018 e le modalità di compartecipazione delle aziende private alla sostenibilità del Servizio Sanitario, tramite il meccanismo del cosiddetto payback.
La ricorrente ha dedotto sia vizi di illegittimità derivata dalle norme primarie che disciplinano la materia, sia vizi propri dei provvedimenti impugnati, chiedendone l’annullamento.
La Motivazione del Tribunale
Nel corso del giudizio è intervenuto lo ius superveniens di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, che ha previsto per le aziende fornitrici di dispositivi medici la possibilità di assolvere gli obblighi relativi agli anni 2015-2018 mediante il versamento, entro trenta giorni, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. L’integrale versamento estingue l’obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa alla corresponsione degli importi.
La società ricorrente, con memoria depositata in data 1 giugno 2026, ha dato atto di aver versato alla Regione Toscana la quota ridotta del 25 per cento, chiedendo al Tribunale di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso. La Regione Toscana ha confermato di aver ricevuto il pagamento.
Il Tribunale, ritenuto che il versamento integrale della quota ridotta abbia determinato l’estinzione dell’obbligazione gravante sulla ricorrente e quindi il venire meno dell’interesse alla decisione, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
La complessità della materia ha indotto il Collegio a compensare integralmente le spese di lite tra le parti costituite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.