Ottemperanza al giudicato sulla Carta Docente e poteri del commissario ad acta (TAR Toscana n. 1699 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione al giudicato e ne ordina l’esecuzione integrale entro un termine perentorio. Il diritto all’assegnazione dell’indennità cd. Carta Docente, riconosciuto con sentenza del giudice del lavoro passata in giudicato, costituisce titolo azionabile ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il ricorso è ammissibile. In caso di persistente inottemperanza il Collegio nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega e ulteriore termine per provvedere.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto al TAR l’ottemperanza della sentenza resa dal Tribunale di Prato, sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto a ottenere la Carta Docente per gli anni scolastici indicati in domanda, con condanna del Ministero a metterla a disposizione. Il titolo ha riconosciuto l’importo annuo previsto e la somma complessiva richiesta, oltre interessi o rivalutazione, e ha condannato l’amministrazione al pagamento delle spese di lite per due terzi.
La sentenza è stata notificata al Ministero il 13.02.2024 ed è passata in giudicato. La ricorrente ha quindi agito per ottenere l’esecuzione del giudicato, il pagamento degli interessi dalla spettanza al saldo e la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si è costituita con memoria di stile, senza svolgere difese nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo dell’ammissibilità. Dagli atti risulta la notifica del titolo esecutivo al Ministero, il decorso inutilmente del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997, e l’attestazione del passaggio in giudicato. Questi elementi integrano i presupposti dell’azione di ottemperanza.
Nel merito il ricorso è fondato. Il giudice amministrativo ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito, ove non abbia ancora provveduto, di conformarsi integralmente al giudicato, provvedendo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione, se anteriore, della sentenza.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza. Il Collegio liquida in favore della ricorrente l’importo indicato in dispositivo, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Quanto all’esecuzione coattiva, il TAR nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, con facoltà di delega, per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine assegnato. L’organo commissariale provvederà nell’ulteriore termine di sessanta giorni. La decisione conferma l’effettività della tutela giurisdizionale a fronte dell’inerzia dell’amministrazione.
Nota della Redazione
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