Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e nomina del commissario ad acta (TAR Toscana n. 1696 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato del giudice ordinario è ammissibile quando il titolo esecutivo è stato notificato all’amministrazione e sia inutilmente decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Accertata la perdurante inottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di conformarsi integralmente al giudicato, assegnando un termine per provvedere. La nomina del commissario ad acta, disposta sin d’ora con facoltà di delega, costituisce misura di coerente attuazione del giudicato per l’ipotesi di persistente inerzia. La soccombenza dell’amministrazione giustifica la condanna alle spese del giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Il Fatto
Una docente ha ottenuto dal Tribunale di Prato, sezione lavoro, con sentenza n. 34 del 09.02.2024, l’accertamento del diritto all’assegnazione dell’indennità cd. Carta docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e al DPCM 23.09.2015, per l’importo di euro 500,00 annui e complessivi euro 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione. Il giudice del lavoro ha condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta o altro strumento equipollente e al pagamento di due terzi delle spese di lite.
Notificata la sentenza in data 13.02.2024 e decorso inutilmente il termine di legge, la ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza davanti al TAR Toscana, chiedendo la condanna all’esecuzione, il pagamento degli interessi legali e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato anzitutto l’ammissibilità del ricorso, verificando i presupposti processuali del rimedio ottemperanziale. Dagli atti è risultato che la sentenza ottemperanda è stata notificata al Ministero presso la sede in data 13.02.2024 e che è inutilmente decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997.
Il Tribunale ha inoltre accertato il passaggio in giudicato del titolo, attestato in atti dalla cancelleria. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento del ricorso ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, ordinando al Ministero dell’Istruzione e del Merito, ove nelle more non abbia ancora provveduto, di conformarsi integralmente al giudicato del giudice del lavoro, provvedendo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della sentenza.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Capo del Dipartimento competente, con facoltà di delega, chiamato a provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, con liquidazione in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore costituitosi antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.