Ottemperanza al giudicato sul beneficio carta docente e nomina commissario ad acta (TAR Toscana n. 593 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta l’inadempimento dell’amministrazione rispetto al giudicato formatosi su un titolo del giudice ordinario e ordina l’esecuzione integrale del decisum. Il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, costituisce il presupposto della domanda di esecuzione innanzi al TAR. L’accoglimento del ricorso impone la fissazione di un termine per l’adempimento e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina sin d’ora del commissario ad acta, con attribuzione del potere di provvedere in sostituzione dell’ente debitore. La condanna alle spese segue la soccombenza e si distrae in favore dei procuratori antistatari.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito innanzi al TAR Toscana per conseguire l’ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario di Pisa, Sezione Lavoro, n. 2/2024, pubblicata il 03.01.2024. Con quel provvedimento il giudice del lavoro aveva accertato il diritto al beneficio della carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, con accredito delle somme per gli anni scolastici indicati, e il diritto alla retribuzione professionale docenti prevista dall’art. 7 del CCNI del 15.3.2001, condannando il Ministero al pagamento di euro 1.436,84 oltre interessi.

La sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria. Notificata alla sede reale dell’amministrazione debitrice il 12 aprile 2024, ha fatto decorrere il termine dilatorio previsto dalla normativa invocata. Non essendo intervenuta l’esecuzione, il creditore ha convenuto il Ministero innanzi al TAR, chiedendo l’ottemperanza del giudicato e la nomina, in caso di ulteriore inadempienza, di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con memoria di stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la ritualità del ricorso e la decorrenza del termine dilatorio rispetto alla notificazione del titolo giudiziale. Superata questa soglia, il giudice ha esaminato l’effettivo stato di esecuzione del giudicato.

Dagli atti di causa non risulta che la sentenza sia stata eseguita, se non per il capo relativo alle spese di lite, liquidate dal giudice civile in favore dei difensori antistatari. La residua parte del decisum, relativa al beneficio della carta docente e alla retribuzione professionale, è rimasta inadempiuta.

Su queste premesse il ricorso è stato dichiarato fondato e accolto. Il TAR ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, mettendo a disposizione del ricorrente la carta del docente con il relativo importo per gli anni scolastici contemplati nel titolo e pagando la somma liquidata a titolo di retribuzione professionale, oltre interessi dal dovuto al saldo.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta avanzata dalla parte interessata dopo l’inutile decorso del termine assegnato, curando tutti gli adempimenti esecutivi e il pagamento delle somme ancora dovute.

Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, anche in relazione ai numerosi precedenti analoghi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *