Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Toscana n. 591 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, accertato che l’Amministrazione non ha dato esecuzione al giudicato, il giudice amministrativo ordina l’adempimento entro un termine perentorio e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. Il diritto del docente alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, riconosciuto ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, costituisce obbligazione pecuniaria dell’Amministrazione scolastica. Il ritardo nell’esecuzione giustifica la condanna alla penalità di mora in misura pari agli interessi legali, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Pistoia, in funzione di giudice del lavoro, era stato accertato il diritto della ricorrente al beneficio della carta elettronica del docente e all’accredito delle corrispondenti somme per gli anni scolastici indicati nel titolo, oltre interessi o rivalutazione. Il Ministero era stato condannato al pagamento della metà delle spese di lite, liquidate per l’intero in euro 1.030,00 per compensi, oltre accessori e contributo unificato.

La sentenza è passata in giudicato. Notificata la decisione alla sede reale dell’Amministrazione il 13 dicembre 2023, è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. Non essendo intervenuta esecuzione, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica in via preliminare la ritualità del ricorso e la persistenza dell’inottemperanza. Dagli atti di causa non risulta che la sentenza del giudice del lavoro sia stata eseguita. Il presupposto del giudizio di ottemperanza è dunque integrato.

Il Tribunale ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mettendo a disposizione della ricorrente la carta del docente con il relativo importo per gli anni scolastici indicati nel titolo, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, e corrispondendo l’importo liquidato a titolo di spese di lite.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, dopo il decorso inutile del termine assegnato all’Amministrazione.

Il ritardo maturato giustifica la condanna alla penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al pagamento. Il Collegio richiama espressamente l’art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo, cod. proc. amm., come novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), della legge n. 208/2015.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 800,00, oltre oneri e accessori, da distrarsi in favore dei difensori antistatari. La liquidazione tiene conto del carattere seriale della controversia e del non elevato livello di complessità, anche in relazione ai numerosi precedenti analoghi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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