Sanatoria paesaggistica non frazionabile per ampliamento funzionalmente collegato (TAR Sicilia n. 2001 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione dell’abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate, che impedisce di scorporarne una parte per affermarne la sanabilità. Ne consegue che l’accertamento di conformità e il connesso accertamento di compatibilità paesaggistica devono riguardare l’opera nella sua interezza, potendosi disporre una sanatoria parziale soltanto in presenza di progetti scindibili, costituiti da opere che possano formare oggetto di progetti distinti. In area sottoposta a vincolo paesaggistico, la realizzazione di nuovi volumi e superfici preclude in modo assoluto la sanatoria, assumendo il parere dell’autorità di tutela carattere vincolato. La preesistenza del nucleo originario e la sua regolare concessione edilizia non rilevano se non è dimostrato il rilascio della necessaria autorizzazione paesaggistica.
Il Fatto
Il ricorrente, comproprietario di un fabbricato, impugnava il provvedimento con cui la Soprintendenza aveva negato l’accertamento di compatibilità paesaggistica di un piccolo ampliamento dell’immobile, richiesto nell’ambito di un’istanza di condono edilizio. Il diniego si fondava sull’irregolarità del titolo edilizio del nucleo originario, rilasciato nel 1978 in assenza di autorizzazione paesaggistica, in area vincolata.
Il ricorrente sosteneva che il giudizio di compatibilità avrebbe dovuto riguardare solo l’ampliamento, non l’intero immobile, e che la Soprintendenza non potesse sindacare la regolarità di un titolo mai annullato. Deduceva, inoltre, la violazione dell’affidamento e dei diritti acquisiti, richiamando una pronuncia di incostituzionalità. L’amministrazione si costituiva con memoria di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rigetta il ricorso. Quanto al dedotto superamento dell’oggetto dell’istanza, il Collegio afferma che la valutazione dell’abuso edilizio presuppone una lettura complessiva e non atomistica delle opere, poiché il pregiudizio all’assetto del territorio deriva dall’insieme degli interventi e dalle loro reciproche interazioni. L’opera abusiva va identificata con l’intero complesso immobiliare, non con singole parti autonomamente considerate.
Da tale principio discende che l’accertamento di conformità, così come il presupposto accertamento paesaggistico, deve riguardare l’opera nella sua interezza. La sanatoria parziale è ammessa solo in presenza di progetti scindibili. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato n. 1848/2020 e la giurisprudenza del medesimo Tribunale (TAR Catania n. 4264/2024; TAR Catania n. 2473/2025).
Nel caso concreto, in atti non risulta alcuna autorizzazione paesaggistica per il titolo edilizio del 1978, né il titolo edilizio correlato al parere paesaggistico del 1987, riferito a un manufatto aggiuntivo. Poiché il ricorrente non ha depositato la domanda di condono, non emergono elementi idonei a superare gli assunti del provvedimento, anche perché le opere sono riconosciute come funzionalmente collegate al resto del fabbricato.
Nel merito, le opere risultano ultimate in area già gravata dal vincolo paesaggistico e hanno comportato nuovi volumi e superfici. Richiamando Cons. Stato n. 3289/2015, n. 4123/2023, n. 9950/2022 e n. 1213/2022, il Tribunale osserva che in zona vincolata qualsiasi nuovo volume è precluso alla sanatoria, assumendo il parere di tutela carattere vincolato, senza necessità di ulteriore valutazione sul concreto impatto.
Non rileva la preesistenza del nucleo originario, poiché non è dimostrata l’autorizzazione paesaggistica che assisteva la concessione del 1978. Quanto all’affidamento, la pronuncia di incostituzionalità richiamata nulla innova sui presupposti e i limiti del condono, né risulta alcun atto favorevole su cui fondare l’affidamento. Le censure di difetto di istruttoria e motivazione, introdotte solo nella memoria, sono inammissibili. Il ricorso è rigettato; le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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