Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario sulla carta docente (TAR Veneto n. 1187 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è ammissibile e fondato quando il creditore alleghi il passaggio in giudicato del provvedimento del giudice ordinario, la sua notifica in forma esecutiva all’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio, e l’Amministrazione non dimostri l’adempimento. Le statuizioni di una sentenza del giudice ordinario rimaste ineseguite rientrano tra i titoli ottemperabili ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il giudice amministrativo ordina l’attuazione del giudicato nel termine fissato e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di inerzia perdurante. La mancata costituzione dell’Amministrazione non esonera il giudice dall’accertare i presupposti dell’azione.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire, in favore della ricorrente, la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito della somma complessiva di € 2.000,00, e a rifondere le spese di lite. La sentenza non era stata impugnata ed era stata notificata in forma esecutiva presso gli indirizzi di posta elettronica certificata dell’Amministrazione.
Non essendo intervenuta l’esecuzione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Veneto, chiedendo l’ordine di assegnazione della carta con accredito della somma, la nomina anticipata di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione. Il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda è attestato dalla certificazione rilasciata dal competente ufficio del Tribunale di Vicenza; la sentenza è stata notificata al Ministero ed è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito nella L. 28 febbraio 1997 n. 30. Il ricorso è pertanto ammissibile.
Nessun dubbio sussiste sull’appartenenza del provvedimento ottemperando al novero dei titoli azionabili con il rimedio dell’ottemperanza. Si tratta di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, le cui statuizioni rimaste ineseguite trovano attuazione ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., previsto proprio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.
Nel merito il ricorso è fondato. L’Amministrazione intimata non ha fornito elementi idonei a dimostrare l’adempimento di quanto impostole dal giudicato. Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare attuazione alla sentenza, provvedendo a costituire la carta elettronica con le modalità e le funzionalità previste dagli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 e con accredito della somma di € 2.000,00, da spendersi non oltre il ventiquattresimo mese dalla costituzione della carta.
L’adempimento deve avvenire nel termine ultimativo di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. In conformità alle richieste della ricorrente, il Collegio ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato ratione muneris nel Direttore della competente Direzione generale presso il Ministero, con facoltà di subdelega, destinato ad attivarsi su istanza di parte in caso di vana scadenza del termine e a provvedere nell’ulteriore termine di 60 giorni. Le spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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