Titolo estero sostegno: quattro mesi e centoventi giorni per l’Amministrazione (TAR Lazio n. 8789 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’autorità competente al riconoscimento di un titolo abilitante all’insegnamento di sostegno conseguito in altro Stato membro è tenuta a concludere il procedimento entro il termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa (termine che l’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007, come modificato dal d.lgs. n. 15/2016, fissa in via generale per il riconoscimento delle qualifiche professionali). È pertanto illegittimo il silenzio serbato oltre tale termine, che radica la giurisdizione sull’azione avverso il silenzio-inadempimento ex art. 117 c.p.a. L’Amministrazione, all’atto della decisione sull’istanza, deve valutare l’equipollenza del titolo estero tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite e, se del caso, può disporre misure compensative. Nello stabilire il termine per provvedere dopo l’accertamento del silenzio, il giudice può commisurarlo al notorio carico di istanze della specie, fissandolo in centoventi giorni.
Il Fatto
La ricorrente, in possesso di un titolo conseguito in Spagna che riteneva valido per l’insegnamento di sostegno, presentava al Ministero dell’Istruzione e del Merito un’istanza di riconoscimento in data 18.4.2025.
A fronte dell’inerzia serbata dall’Amministrazione, la ricorrente adiva il TAR ai sensi dell’art. 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, la condanna della P.A. a provvedere in via espressa e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ricordato che la competenza a concludere il procedimento di riconoscimento spetta al Ministero dell’Istruzione e del Merito e ha ricondotto la fattispecie alla disciplina dell’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007 – di recepimento della direttiva 2005/36/CE – come modificato dal d.lgs. n. 15/2016 (attuativo della direttiva 2013/55/UE), che prescrive un termine di quattro mesi per l’adozione del provvedimento.
Poiché il termine risultava ampiamente scaduto alla data di proposizione del ricorso, il Collegio ha accertato la sussistenza del silenzio-inadempimento del Ministero resistente.
Nel commisurare il termine entro cui l’Amministrazione deve provvedere, il giudice ha tenuto conto del notorio e rilevantissimo numero di richieste della specie, ritenendo congruo un arco temporale di centoventi giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, secondo un orientamento già espresso dalla giurisprudenza richiamata (TAR Lazio, sez. IV, n. 6150 del 2023; sez. IV ter, n. 17740 del 2024).
Quanto al merito della valutazione che l’Amministrazione sarà chiamata a compiere, la sentenza richiama i principi affermati dal giudice d’appello (Cons. Stato, Sez. VII, n. 1361 del 2023) e dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 19, 20, 21 e 22 del 2022, relativi al riconoscimento dei titoli di formazione professionale conseguiti in uno Stato membro. L’Amministrazione dovrà esaminare l’istanza valutando l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite dalla ricorrente, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia (causa C-313/01, Morgenbesser), e potrà disporre, se del caso, opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2005/36/CE.
Il ricorso è stato quindi accolto, con ordine al Ministero di provvedere entro centoventi giorni e con nomina del responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione quale commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, nel termine di novanta giorni dalla scadenza del primo termine. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.