Inottemperanza al giudicato sulla carta docente e commissario ad acta (TAR Piemonte n. 1212 del 28.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., è diretto a consentire il soddisfacimento del diritto di credito accertato dal titolo esecutivo, senza contenuto costitutivo del diritto stesso, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne consegue che l’entità delle somme calcolata dal creditore, quanto a capitale residuo e interessi, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, dovendosene verificare l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, con riguardo agli artt. 1282 e seguenti cod. civ.. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, l’azione per l’ottemperanza è ammissibile e il giudice può dichiarare l’inottemperanza, assegnare un termine per l’adempimento e nominare il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Il Fatto

Il Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere a ciascuno dei ricorrenti la somma di euro 500,00, a titolo di contributo per la formazione del docente mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, per gli anni scolastici richiamati nel titolo. La sentenza era passata in giudicato ed era stata notificata all’Amministrazione.

Non essendo stata data esecuzione al giudicato, i creditori hanno proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Piemonte, chiedendo l’ordine di conformazione al titolo, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia e la condanna alle spese con distrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore. Essa si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato, azionabile nel giudizio di ottemperanza.

Il giudizio di ottemperanza non ha però contenuto costitutivo del diritto di credito inadempiuto. La sua funzione è di consentire il soddisfacimento del diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali eventualmente intervenuti.

Da qui la precisazione di rilievo pratico: l’entità delle somme calcolata dai ricorrenti, quanto a capitale residuo e interessi, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione. La loro esatta misura e decorrenza va verificata secondo i parametri del titolo e della legge, con riguardo agli artt. 1282 e seguenti cod. civ.

Il Collegio accerta quindi il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che l’Amministrazione deve osservare dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.

Il ricorso è pertanto accolto: è dichiarata l’inottemperanza e assegnato all’Ente un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme, oltre interessi e accessori di legge, con deduzione di quanto eventualmente versato. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assumerà le funzioni solo se investito dall’istanza del creditore e provvederà entro i successivi centoventi giorni, senza diritto ad alcun compenso. L’Amministrazione è infine condannata alle spese, distratte a favore dei difensori antistatari, e il Collegio dispone la trasmissione degli atti alla Corte dei Conti, rilevando la serialità delle inottemperanze.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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