Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e trasmissione alla Corte dei conti (TAR Piemonte n. 252 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenze che hanno riconosciuto al personale docente il contributo per la formazione mediante accredito sulla carta elettronica del docente, il giudice amministrativo accerta la perdurante inottemperanza dell’Amministrazione e ordina l’esecuzione dei titoli nel termine di sessanta giorni. Decorso inutilmente tale termine, è doveroso nominare sin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega. Ove emergano profili di danno erariale connessi alla sistematica mancata esecuzione dei titoli, va disposta la trasmissione dei fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti.

Il Fatto

Numerosi docenti hanno chiesto al TAR Piemonte l’esecuzione del giudicato formatosi su distinte sentenze del Giudice del lavoro, con le quali il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a corrispondere, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, il contributo per la formazione per importi variabili. I titoli erano passati in giudicato ed erano stati notificati all’Amministrazione soccombente.

Poiché il Ministero era rimasto inadempiente, i ricorrenti hanno promosso distinti giudizi di ottemperanza. L’Amministrazione si è costituita formalmente opponendosi all’accoglimento. Le cause, riunite, sono state trattenute in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che per ciascun ricorso sussistono i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 c.p.c. ed è stata notificata a mezzo posta elettronica certificata al Ministero presso il domicilio reale. Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso inutilmente il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.

Non essendovi contestazione sull’omessa ottemperanza, il Tribunale ordina all’Amministrazione di dare esecuzione ai titoli e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora un Commissario ad acta nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario. Il Commissario provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura del ricorrente, compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente. Ciascun ricorrente è onerato di comunicare al Commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni. Il compenso commissariale è ritenuto compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza, trattandosi di dipendente pubblico e di funzioni connesse ai compiti istituzionali.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate per ciascun ricorso, indipendentemente dalla riunione, secondo la Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al d.m. n. 55/2014, soggette a dimidiazione e ridotte in ragione della serialità della controversia e della difficoltà operativa dell’Amministrazione nel caricamento degli importi. Si provvede alla distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, con refusione del contributo unificato.

Infine, ravvisati profili di danno erariale potenzialmente connessi alle vicende, il Tribunale manda alla Segreteria di trasmettere i fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *