Obbligo di provvedere sull’istanza di decadenza del vincolo espropriativo e riqualificazione urbanistica (TAR Puglia n. 595 del 15.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’inerzia dell’Amministrazione comunale, che non riscontri un’istanza di parte volta all’accertamento della decadenza di un vincolo espropriativo e alla conseguente riqualificazione urbanistica dell’area, è illegittima. L’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, sancito dall’art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990, sussiste anche quando l’istanza abbia ad oggetto un’attività valutativa e istruttoria complessa, quale la verifica dei presupposti per la decadenza del vincolo. Il giudice, accogliendo il ricorso avverso il silenzio, condanna l’Amministrazione a provvedere entro un termine determinato, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari di un terreno in territorio comunale, classificato dal programma di fabbricazione come zona destinata a verde pubblico, hanno inviato al Comune una diffida in data 16 aprile 2025. Nell’istanza, gli stessi chiedevano all’Amministrazione di accertare la presunta decadenza del vincolo espropriativo gravante sull’area e di provvedere alla sua riqualificazione urbanistica.

Il Comune non ha fornito alcun riscontro alla diffida. I ricorrenti hanno pertanto impugnato l’inerzia, deducendo la violazione dell’obbligo generale di provvedere e chiedendo la condanna dell’Amministrazione a definire il procedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il principio generale per cui l’Amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento avviato su istanza di parte mediante l’adozione di un provvedimento espresso, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990. Tale obbligo non è condizionato dalla natura dell’attività richiesta, che può implicare valutazioni discrezionali e accertamenti istruttori.

Nel caso di specie, il Comune non solo non ha adottato alcun atto, ma non ha nemmeno rappresentato le ragioni del proprio silenzio. Il Collegio qualifica tale condotta come inerzia ingiustificata, in quanto l’istanza dei ricorrenti era finalizzata all’avvio di un procedimento volto a verificare la sussistenza dei presupposti di legge per la decadenza del vincolo e la conseguente riqualificazione dell’area. La mancata attivazione del procedimento rende illegittimo il silenzio serbato.

Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è accolto. Il Comune è condannato a riscontrare espressamente l’istanza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, al fine di accertare, all’esito dell’istruttoria, l’eventuale sussistenza dei presupposti per la riqualificazione urbanistica richiesta. In caso di esito positivo, l’Amministrazione dovrà concludere il procedimento entro il successivo termine di sei mesi.

Il Collegio prevede, infine, che in caso di inutile decorso dei termini, anche di uno solo, su istanza di parte si procederà alla nomina di un commissario ad acta, con spese a carico dell’Amministrazione. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dei ricorrenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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