Comprova dei requisiti con attestazione del committente privato e annullamento dell’esclusione (TAR Molise n. 85 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il certificato di regolare esecuzione rilasciato da un committente privato è idoneo a comprovare il requisito di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 100, comma 11, d.lgs. n. 36/2023, anche quando l’attività attestata sia collegata a una procedura ad evidenza pubblica indetta dal committente medesimo, purché il servizio sia stato svolto per conto del privato. La stazione appaltante non può richiedere una documentazione integrativa non prevista dalla lex specialis, né fondare l’esclusione sul mancato riscontro a tale richiesta, se l’operatore ha già prodotto una attestazione del committente privato recante tutti gli elementi indicati dal disciplinare di gara. Nei giudizi aventi ad oggetto procedure finanziate con fondi PNRR, l’annullamento dell’aggiudicazione non comporta la caducazione del contratto già stipulato, operando il risarcimento per equivalente ai sensi dell’art. 125 cod. proc. amm.
Il Fatto
La società ricorrente, mandataria di un costituendo raggruppamento, partecipava alla gara indetta dal Comune per l’affidamento dei servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza, relativi a un intervento finanziato con fondi PNRR. Collocatasi al secondo posto in graduatoria, la società veniva sottoposta alla verifica dei requisiti di capacità tecnica e professionale e, all’esito, esclusa dalla procedura con determinazione del 30.10.2025, per carenza del requisito relativo alla categoria V.02. L’Amministrazione riteneva, in particolare, che il certificato di regolare esecuzione prodotto dalla ricorrente attestasse un’attività svolta per un committente pubblico e che la documentazione integrativa richiesta non fosse stata fornita. A seguito dell’esclusione, la stazione appaltante aggiudicava la gara all’operatore terzo classificato. La ricorrente impugnava i provvedimenti, deducendo l’erronea valutazione del certificato e l’illegittimità delle richieste istruttorie, chiedendo l’annullamento e il subentro nel contratto.
La Motivazione della Corte
Il TAR, nel scrutinare il secondo motivo di ricorso, rileva che l’art. 8.3 del disciplinare di gara, in conformità con l’art. 100, comma 11, d.lgs. n. 36/2023, prevede che la comprova del requisito di capacità tecnica e professionale possa essere fornita anche mediante attestazioni rilasciate dal committente privato. Nel caso di specie, il certificato di regolare esecuzione prodotto dalla ricorrente sin dal 9.4.2025 era stato rilasciato dal legale rappresentante di una società privata, committente del servizio di progettazione definitiva, ed era quindi idoneo a comprovare il requisito V.02. L’Amministrazione aveva erroneamente interpretato il documento come relativo a un’attività svolta per un committente pubblico, basandosi esclusivamente sul richiamo al CUP dell’intervento contenuto nel certificato stesso.
Il Collegio precisa che l’Amministrazione, una volta ricevuta l’attestazione conforme alla lex specialis, non poteva richiedere documentazione integrativa non dovuta, né fondare l’esclusione sul mancato riscontro a tale richiesta. Le controdeduzioni della stazione appaltante, relative alla presunta insufficienza del certificato o a circostanze emerse solo in seguito ad attività di verifica, non possono essere valorizzate perché costituirebbero una motivazione postuma del provvedimento di esclusione, in violazione del divieto di integrazione successiva in sede giudiziale.
Accertata l’illegittimità dell’esclusione, il TAR ne dichiara l’annullamento e, in via derivata, quello dell’aggiudicazione disposta in favore della terza classificata. Tuttavia, la domanda di declaratoria di inefficacia del contratto e di subentro non può essere accolta. L’art. 125 cod. proc. amm., applicabile ai giudizi riguardanti procedure finanziate con fondi PNRR, esclude la caducazione del contratto già stipulato al di fuori delle ipotesi tassative di cui all’art. 121 cod. proc. amm., che non ricorrono nel caso di specie. Poiché l’esecuzione del servizio era stata avviata in via anticipata, l’illegittimità degli atti impugnati viene dichiarata ai soli fini risarcitori, ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm.
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Nota della Redazione
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