L’ordine di demolizione non richiede comunicazione di avvio e non è condizionato dall’inerzia dell’amministrazione (TAR Puglia n. 29 del 05.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione delle opere abusive costituisce atto vincolato di repressione di un illecito permanente e, come tale, può essere adottato sine die, senza che il decorso del tempo possa radicare in capo al proprietario un legittimo affidamento sulla regolarità delle opere. L’attività repressiva non richiede la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 l. 241/1990, né una motivazione specifica sulle ragioni della sanzione, essendo sufficiente la constatazione della natura abusiva del manufatto. L’ordinanza demolitoria prescinde dalla responsabilità dell’attuale proprietario, applicandosi anche a chi non ha commesso la violazione ma si trova in rapporto con la res, e non è soggetta a termini di decadenza, salva la prova, gravante sul privato, dell’illegittimità delle opere o dell’impossibilità di demolizione senza grave danno alla parte legittima.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un immobile acquistato nel 2005, impugnavano l’ordinanza con cui il Comune aveva disposto la demolizione di un portico, una scala esterna e un magazzino, realizzati sine titulo e accertati in occasione di un sopralluogo del 15 dicembre 2023. Nel ricorso deducevano, tra l’altro, il grave ritardo dell’amministrazione nell’esercizio dei poteri repressivi, la mancata comunicazione di avvio del procedimento, il difetto di motivazione e la lesione del legittimo affidamento, essendo le opere già presenti all’atto dell’acquisto e non essendo mai stata contestata la loro regolarità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rigettato il ricorso, richiamando il consolidato orientamento secondo cui il potere repressivo degli abusi edilizi è vincolato e può essere esercitato sine die, intervenendo l’ordine demolitorio su una situazione antigiuridica attuale. L’inerzia dell’amministrazione non è quindi idonea a far divenire legittimo ciò che è sin dall’origine illegittimo, né a radicare un affidamento giuridicamente qualificato in capo al proprietario, anche ove questi non abbia commesso materialmente l’abuso.

Quanto ai profili procedimentali, la Corte ha escluso la violazione dell’art. 7 l. 241/1990, atteso che l’attività di repressione degli abusi edilizi, avendo natura vincolata, non richiede garanzie partecipative. Ha inoltre precisato che l’ordinanza demolitoria non necessita di motivazione specifica sulle ragioni della sanzione, essendo sufficiente l’individuazione delle opere e la constatazione della loro abusività, richiamando anche la giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria n. 9 del 2017.

Il TAR ha poi ritenuto infondate le censure relative alla mancata notifica degli atti istruttori, applicando il principio della motivazione per relationem di cui all’art. 3, comma 3, l. 241/1990, e ha giudicato irrilevanti le contestazioni sulle modalità del sopralluogo, non essendo state dimostrate e non essendo comunque volte a contestare la fondatezza dei rilievi sull’abusività dei manufatti.

Quanto alla sproporzione della sanzione, il Collegio ha ribadito che, a fronte di opere sine titulo, l’ordinanza di demolizione è atto vincolato senza margini di discrezionalità, mentre la dedotta impossibilità di eseguirla senza compromettere la parte legittima dell’edificio è rimasta priva di prova, gravando sul privato il relativo onere.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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