Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Veneto n. 486 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, che condanni la pubblica amministrazione al pagamento di una somma, costituisce titolo azionabile con il rimedio dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., restando irrilevante che l’obbligo sia di natura retributiva o contributiva. L’amministrazione che non deduca alcun elemento di adempimento è tenuta a conformarsi al giudicato nel termine fissato dal giudice amministrativo. È legittima la nomina del Commissario ad acta sin dalla pronuncia, per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine assegnato.
Il Fatto
Una docente otteneva dal Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito di euro 1.500,00 sulla carta docente, oltre alla rifusione delle spese di lite. La sentenza, non impugnata, diveniva definitiva.
Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, la ricorrente notificava la sentenza all’amministrazione e, inutilmente decorso ogni altro termine, proponeva ricorso per ottemperanza davanti al TAR Veneto, chiedendo l’esecuzione del giudicato e la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero, ritualmente notiziato, non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto la questione dell’ammissibilità del rimedio. Verifica il passaggio in giudicato della pronuncia, attestato dalla dichiarazione rilasciata dal competente ufficio il 15 luglio 2025, e l’avvenuta notifica della sentenza all’amministrazione, con il conseguente decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Su tali presupposti il ricorso è dichiarato ammissibile.
Il passaggio centrale riguarda la riconducibilità del titolo all’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La norma è richiamata per l’ipotesi di adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato. Il Collegio osserva che la sentenza ottemperanda è una pronuncia del giudice ordinario passata in giudicato, e rientra dunque tra i titoli le cui statuizioni rimaste ineseguite possono trovare attuazione con l’azione di ottemperanza.
Nel merito il ricorso è fondato. L’amministrazione intimata non ha fornito alcun elemento volto a dimostrare l’adempimento di quanto impostole dal giudicato. Il Tribunale ordina pertanto al Ministero di procedere all’accredito della somma di euro 1.500,00 sul portafoglio “carta docente”, per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, nel termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.
Per il caso di inottemperanza perdurante, il Collegio nomina sin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel Direttore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega e subdelega, che dovrà attivarsi su istanza di parte in caso di vana scadenza del termine, provvedendo nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore della ricorrente.
Nota della Redazione
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