Occupazione suolo pubblico: parere tardivo non consuma il potere e diniego legittimo (TAR Lazio n. 14717 del 09.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
I termini endoprocedimentali fissati per l’acquisizione dei pareri obbligatori hanno finalità meramente acceleratorie e non consumano il potere-dovere dell’Amministrazione di valutare gli elementi ostativi al rilascio del titolo, finché non sia adottato il provvedimento finale. Non è pertanto invocabile la formazione del silenzio-assenso endoprocedimentale né la decadenza dell’organo consultivo che si esprima tardivamente. Il diniego di concessione di occupazione permanente di suolo pubblico è legittimo quando l’istruttoria e la verificazione disposta in giudizio accertino il mancato rispetto della fascia libera di marciapiede di almeno due metri destinata al transito pedonale. In presenza di un atto plurimotivato, la legittimità di una sola ragione giustificatrice è sufficiente a sostenere il provvedimento, restando irrilevanti le censure rivolte alle altre.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, presentava istanza di nuova concessione per variazione dell’occupazione di suolo pubblico permanente con tavoli e sedie, per complessivi mq 3,90, al fine di adeguarsi alla delibera di Assemblea Capitolina n. 118/2025. L’area ricade in Città Storica, sicché il Municipio acquisiva i pareri della Sovrintendenza, della Polizia Locale e del Dipartimento Mobilità e Trasporti.
La Soprintendenza si esprimeva favorevolmente; la Polizia Locale e il Dipartimento Mobilità rendevano invece parere negativo, rilevando difformità tra lo stato dei luoghi e la planimetria, nonché il mancato rispetto della fascia minima di due metri per il transito pedonale. Dopo la comunicazione dei motivi ostativi e le osservazioni della parte, il Municipio adottava il diniego definitivo. Il ricorrente impugnava il provvedimento, contestando anche la tardività dei pareri.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso. Quanto al primo ordine di censure, il Tribunale esclude l’applicabilità dell’art. 10 della DAC 21/2021: il rinvio operato dall’art. 22 DAC 118/2025 vale solo per quanto non previsto dal nuovo provvedimento, mentre i pareri per il rilascio delle concessioni sono integralmente disciplinati dagli artt. 7 e 8 DAC 118/2025. Il Municipio ha concluso l’istruttoria entro il termine di novanta giorni previsto per le occupazioni ricadenti in Città Storica, acquisendo i pareri obbligatori e adottando il provvedimento nei termini.
Anche a voler ritenere applicabile la disciplina richiamata dal ricorrente, il Collegio osserva che essa non commina alcuna irricevibilità per i pareri tardivi. È principio consolidato che la fissazione di termini endoprocedimentali persegue finalità acceleratorie e non esaurisce il potere-dovere dell’Amministrazione di valutare gli elementi ostativi, soprattutto quando attengono a interessi di rango primario come la sicurezza urbana e la circolazione stradale. Neppure l’art. 16 della legge n. 241/1990 prevede la consumazione del potere in caso di tardività del parere.
Il diniego è inoltre motivato in modo adeguato: richiama i pareri negativi e la nota con cui l’Amministrazione aveva chiarito che la documentazione integrativa si configurava come revisione progettuale, non come controdeduzione allo stato dei luoghi accertato.
Quanto al secondo ordine di censure, la verificazione disposta in giudizio ha accertato che l’occupazione richiesta non garantisce la larghezza minima di due metri per il transito pedonale nell’area interessata dalla cabina telefonica, pur rispettandola nell’area dell’invaso. Il Collegio richiama il principio per cui, in presenza di un atto plurimotivato, la legittimità di una sola ragione giustificatrice basta a sorreggere il provvedimento. Accertata la violazione dell’art. 10, comma 2, DAC 118/2025, il diniego è legittimo. Le spese di lite sono compensate; le spese della verificazione, liquidate in euro 970,42, sono poste a carico solidale delle parti.
Nota della Redazione
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