Payback dispositivi medici: contributo solidale con giurisdizione invariata (TAR Lazio n. 9839 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del c.d. payback sui dispositivi medici, per le annualità 2015-2018, costituisce un contributo di solidarietà e non una prestazione tributaria, risultando ragionevole e proporzionato rispetto alla finalità di razionalizzazione della spesa sanitaria, con la conseguente infondatezza delle censure di illegittimità costituzionale relative alla violazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost. e dell’art. 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU. I provvedimenti regionali e provinciali di attribuzione degli oneri di ripiano, adottati ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, hanno natura meramente ricognitiva e riepilogativa, essendo la loro attività interamente vincolata nei presupposti, nel contenuto e nelle modalità procedurali. Ne deriva che la situazione giuridica del fornitore è di diritto soggettivo, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici, con ricorso introduttivo, trasponendo un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ha impugnato i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, l’Accordo n. 181/CSR del 7 novembre 2019 e gli atti connessi, con cui è stato dato attuazione al meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici per gli anni 2015-2018. Con distinti ricorsi per motivi aggiunti, la società ha altresì impugnato i provvedimenti con cui le Regioni hanno approvato gli elenchi delle aziende soggette al ripiano e le delibere delle Aziende sanitarie di certificazione dei fatturati.
La ricorrente ha dedotto plurime censure di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 23, 42, 53, 97 e 117 Cost. e della CEDU, nonché la contrarietà al diritto dell’Unione europea, contestando la natura retroattiva dei tetti, la modalità di calcolo del fatturato e la sproporzione dell’onere. Ha chiesto, in via subordinata, la rimessione alla Corte costituzionale o il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha inquadrato la questione alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha già ritenuto il payback sui dispositivi medici un contributo di solidarietà ragionevole e proporzionato. Il Collegio ha pertanto dichiarato manifestamente infondate le censure relative alla pretesa violazione degli artt. 3 e 23 Cost., evidenziando come la disciplina contenga tutti gli elementi richiesti per il rispetto della riserva di legge. Parimenti priva di fondamento è stata ritenuta la censura sulla sovrapposizione con l’IRES, trattandosi di misure di natura giuridica differente.
Con riferimento al legittimo affidamento, il Tribunale ha escluso ogni lesione, rilevando che le imprese erano consapevoli sin dal 2015 del meccanismo di tetto di spesa e del conseguente obbligo di ripiano. La fissazione dei tetti regionali al 4,4% del fabbisogno standard, avvenuta con l’Accordo del 2019, è stata ritenuta ragionevole e non lesiva della libertà di impresa, in quanto gli operatori avrebbero dovuto preventivare il rischio di sforamento. Il Collegio ha inoltre rigettato le censure relative alla violazione del principio di neutralità dell’IVA, evidenziando come il riferimento al costo al lordo dell’imposta sia necessario per riallineare la spesa regionale al finanziamento statale, e ha richiamato la possibilità di detrazione introdotta dall’art. 9 del d.l. n. 34/2023.
Quanto ai ricorsi per motivi aggiunti, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. L’attività delle Regioni è stata qualificata come meramente tecnico-contabile e priva di discrezionalità, essendo gli atti di ripiano diretto ancorati alla normativa statale e al decreto di certificazione ministeriale. Il rapporto instaurato è stato pertanto ricondotto a un’obbligazione patrimoniale, radicando la cognizione in capo al giudice ordinario, con possibilità di riassunzione ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
Nota della Redazione
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