La P.A. deve provare l’adempimento al giudicato: carta docente e ottemperanza (TAR Sicilia n. 3267 del 19.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, una volta provato dal ricorrente il fatto costitutivo del diritto all’esecuzione del giudicato, incombe sull’Amministrazione resistente l’onere di provare l’avvenuto adempimento ovvero l’estinzione o l’impedimento del diritto azionato, in applicazione dell’art. 2697 c.c. L’Amministrazione che si costituisca senza dedurre di aver eseguito il titolo, né di addurre valida giustificazione dell’inadempimento, non assolve tale onere. Il giudice amministrativo accoglie quindi il ricorso per ottemperanza, ordina l’integrale esecuzione del giudicato nel termine assegnato e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine. La nomina di un dirigente dello stesso Ministero non comporta diritto a compenso, per l’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

Il Tribunale di Catania, Sez. Lavoro, con sentenza n. 1037/2024, ha riconosciuto alla ricorrente il diritto a usufruire del beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando l’amministrazione scolastica agli adempimenti necessari a renderla effettivamente fruibile alle medesime condizioni garantite ai docenti di ruolo.

La ricorrente ha dedotto che il Ministero non ha spontaneamente dato esecuzione alla sentenza, ritualmente notificata e passata in giudicato. Ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto rilevato l’irregolarità del deposito della prova della notifica a mezzo PEC del titolo esecutivo. Con ordinanza collegiale n. 2748/2025 ha assegnato alla ricorrente quindici giorni per il deposito delle ricevute in formato .eml. All’udienza camerale del 18 novembre 2025, verificato l’adempimento, ha trattenuto la causa in decisione.

Nel merito, il Tar ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti dell’ottemperanza: la pretesa si fonda su un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, è decorso il termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996 e non risulta che il Ministero abbia adempiuto.

Il passaggio centrale riguarda la distribuzione dell’onere probatorio. Richiamando l’art. 2697 c.c., il Collegio afferma che i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse a eccepirli. Avendo la ricorrente dimostrato il fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., spettava all’Amministrazione provare l’inefficacia di tale fatto o l’estinzione del diritto. Essa, pur costituitasi, non ha dedotto di aver adempiuto né ha addotto valida giustificazione dell’inadempimento.

Il ricorso è stato quindi accolto, con ordine di integrale esecuzione del giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il direttore generale competente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio.

Quanto al compenso, il Collegio esclude ogni diritto in capo al commissario, trattandosi di dirigente dello stesso Ministero, per l’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Richiama l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, ritenendolo applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme, con richiamo a plurime pronunce di merito. Le spese, liquidate in dispositivo con distrazione, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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