Ottemperanza al giudicato e onere della prova dell’inadempimento (TAR Sicilia n. 3268 del 19.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore assolve l’onere probatorio ex art. 2697 c.c. dimostrando il fatto costitutivo, costituito dal titolo esecutivo passato in giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.. Su tale prova incombe all’amministrazione l’onere di allegare e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi idonei a paralizzare la pretesa. L’inerzia dell’ente, priva di valida giustificazione e non accompagnata da contestazione della documentazione avversaria, integra inadempimento e impone l’ordine di esecuzione integrale del giudicato. Il commissario ad acta nominato nel dirigente dello stesso Ministero non ha diritto ad alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale per applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Catania, sezione Lavoro, n. 1862, il giudice ordinario ha accertato il diritto della ricorrente, docente, a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della carta per il valore di € 1.000,00 oltre accessori, con condanna alle spese da distrarre in favore dei difensori antistatari.
Notificato il titolo esecutivo e formatosi il giudicato, l’amministrazione ha corrisposto soltanto le spese legali. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ex art. 112 c.p.a. chiedendo l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito producendo la disposizione di pagamento limitata alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la ritualità del ricorso: notificazione del titolo esecutivo, passaggio in giudicato della sentenza e superamento del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. Su tali presupposti non è emersa contestazione.
Il nucleo argomentativo riguarda la ripartizione dell’onere della prova. Il Tribunale applica il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c. La ricorrente ha assolto il proprio onere documentando il titolo passato in giudicato, secondo la previsione dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Spettava dunque al Ministero dimostrare le condizioni di inefficacia della pretesa. L’amministrazione non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento né ha contestato la documentazione prodotta. Ne consegue l’affermazione della persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato, entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Il Collegio estende l’obbligo alle spese e ai diritti successivi all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie per il giudicato e per la registrazione. Esclude invece le spese di precetto, perché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine viene nominato commissario ad acta il direttore generale della DGOSV, con facoltà di delega a dirigente o funzionario della stessa Direzione. Al commissario non è riconosciuto alcun compenso: l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, dettato per l’ottemperanza ai decreti ex legge Pinto, è applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme, come affermato da TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 479 del 2025 e TAR Sicilia, Palermo, sez. IV, n. 291 del 2025. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 550,00, con distrazione in favore del difensore, avuto riguardo al carattere seriale della controversia, assimilabile alle procedure esecutive mobiliari.
Nota della Redazione
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