Campionatura dimostrativa e soccorso istruttorio: insanabile l’aliud pro alio (TAR Puglia n. 1329 del 20.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure aperte al prezzo più basso, aventi ad oggetto forniture standardizzate e con verifica ex post della conformità, la campionatura richiesta al primo classificato assolve una funzione meramente dimostrativa e non costitutiva dell’offerta: i vizi di natura documentale che la riguardano non incidono sul contenuto dell’offerta e devono essere sanati mediante il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023. Resta invece insanabile il vizio sostanziale consistente nell’offerta di un prodotto di terzi privo di un requisito tecnico minimo e inderogabile del capitolato, che integra un aliud pro alio: il soccorso istruttorio non può essere utilizzato dall’operatore per modificare la sostanza della propria offerta, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti.

Il Fatto

La società ricorrente partecipava alla procedura aperta indetta da Acquedotto Pugliese S.p.A. per l’affidamento, tramite accordo quadro, della fornitura di abbigliamento da lavoro, calzature di sicurezza e altri DPI. Il criterio di aggiudicazione era quello del prezzo più basso, in ragione del carattere standardizzato della fornitura. Il Disciplinare di gara prevedeva che il primo classificato presentasse la campionatura, con certificazioni e scheda tecnica, solo dopo la fase di ammissione e di valutazione economica.

La ricorrente risultava prima graduata e superava la verifica di anomalia; su richiesta della stazione appaltante trasmetteva i campioni e veniva quindi esclusa per asserita non conformità degli stessi rispetto alle prescrizioni del capitolato. Proponeva istanza di autotutela, offrendo la disponibilità a integrare o rettificare la campionatura, che restava senza esito. Insorgeva quindi dinanzi al giudice amministrativo, chiedendo l’annullamento dell’esclusione e degli atti connessi, oltre alla declaratoria di nullità della clausola del Disciplinare ove interpretata come esclusione automatica per difformità dei campioni. La stazione appaltante eccepiva l’improcedibilità per sopravvenuta declaratoria di gara deserta e l’indizione di una nuova procedura.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso, dopo aver dichiarato inammissibile la produzione documentale della resistente perché tardiva e avente ad oggetto elementi già nella sua sfera di disponibilità. Passando all’eccezione preliminare, il Tribunale la ritiene infondata: il provvedimento che dichiara deserta una procedura rientra nella fattispecie della non aggiudicazione e, ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 36/2023, deve essere comunicato individualmente a tutti gli offerenti. La stazione appaltante non ha provato tale comunicazione, mentre la ricorrente ha documentato che la trasmissione all’ANAC è avvenuta solo in data successiva. In difetto della comunicazione prescritta, il termine per impugnare non è decorso e l’interesse alla decisione permane.

Nel merito, il Tribunale distingue la natura delle contestate ipotesi di non conformità. Per un primo gruppo di vizi, di natura documentale (assenza della scheda tecnica del produttore, stampato non sottoscritto, busta anonima), condivide l’impostazione della ricorrente: in una gara al prezzo più basso per prodotti standardizzati, la campionatura ha funzione dimostrativa e tali vizi formali, non incidendo sul contenuto dell’offerta, dovevano essere sanati mediante il soccorso istruttorio.

La questione decisiva attiene però al secondo gruppo di vizi, quelli sostanziali, ritenuti assorbenti e autonomamente idonei a giustificare l’esclusione. L’Amministrazione ha contestato l’assenza di un requisito tecnico minimo previsto dal Capitolato, i rinforzi sui gomiti per il giaccone ad alta visibilità, svolgendo un’istruttoria puntuale che ha dimostrato come il prodotto specifico offerto, secondo le specifiche del produttore, ne fosse oggettivamente privo.

La tesi della ricorrente, che si è definita produttrice e si è offerta di modificare il campione, non è condivisa. L’affermazione di essere produttrice è rimasta priva di prova e comunque irrilevante: la ricorrente ha scelto di offrire un prodotto specifico di terzi, privo di un requisito inderogabile del Capitolato, proponendo così un aliud pro alio. Tale vizio sostanziale è insanabile, perché il soccorso istruttorio non può essere impiegato per modificare la sostanza dell’offerta. Consentire la sostituzione o la modifica del prodotto equivarrebbe a un’inammissibile alterazione ex post, in violazione della par condicio.

Le stesse conclusioni valgono per gli altri DPI: l’auricolare antirumore privo di confezionamento, lo stivale di sicurezza senza soletta anatomica, la camicia da laboratorio con caratteristica antistatica aggiuntiva che modifica le caratteristiche del prodotto richiesto. Il ricorso è quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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