Il diniego di condono annullato senza confutare le osservazioni del privato (TAR Lazio n. 8693 dell’11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di condono edilizio ex d.l. n. 269/2003, il provvedimento di diniego deve confrontarsi puntualmente con le osservazioni presentate dal privato ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, non potendosi limitare a un generico richiamo all’insufficienza della documentazione prodotta. L’Amministrazione è tenuta a motivare specificamente le ragioni per cui la disciplina invocata dall’istante non trovi applicazione, tanto più quando questi deduca che l’immobile sia stato realizzato da un’Amministrazione statale in epoca antecedente all’obbligo del titolo abilitativo edilizio. La mancata allegazione e ostensione delle relazioni istruttorie richiamate nel provvedimento finale determina un difetto di motivazione e di istruttoria, rendendo illegittimo il diniego di sanatoria.
Il Fatto
La società ricorrente, conduttrice di un immobile di proprietà di una società del gruppo ferroviario, presentava tre distinte domande di condono edilizio per opere realizzate su un’area in Roma. In particolare, la società chiedeva la sanatoria per due corpi di fabbrica, adibiti a laboratorio e ufficio, e per una tettoia aperta su tutti i lati, sostenendo che i manufatti principali fossero stati edificati in epoca antecedente al 1942 da un’Amministrazione statale e che, pertanto, non necessitassero di titolo abilitativo edilizio.
A seguito del preavviso di rigetto, la società presentava osservazioni ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, ma l’Amministrazione comunale adottava comunque provvedimenti di reiezione, richiamando la disciplina ostativa di cui all’art. 32, comma 25, del d.l. n. 269/2003 e la legge regionale del Lazio n. 12/2004 per la tettoia. I provvedimenti di diniego citavano, senza allegarle né ostenderle, le relazioni di valutazione delle osservazioni redatte dalla società di gestione del procedimento. La ricorrente impugnava i dinieghi, deducendo il vizio di istruttoria e motivazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente disposto la riunione dei ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva. Ha poi dichiarato il difetto di legittimazione processuale delle società proprietarie dell’immobile, qualificandole come cointeressate e non controinteressate, in linea con il principio affermato dall’Adunanza plenaria n. 15 del 2024, secondo cui i soggetti decaduti dal diritto di impugnare non possono permanere in giudizio. Ha invece respinto l’eccezione di tardività del deposito delle loro memorie.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto i ricorsi fondati, rilevando che i provvedimenti impugnati non risultavano adeguatamente motivati. L’Amministrazione, pur avendo ricevuto articolate osservazioni difensive, si era limitata ad affermare che queste non erano sufficienti a superare i motivi ostativi, senza spiegare le ragioni per cui la peculiare disciplina invocata dalla ricorrente — relativa alla edificazione di immobili da parte di un’Amministrazione statale — non fosse applicabile al caso concreto.
Il TAR ha inoltre censurato il comportamento dell’Amministrazione che, richiamando nel provvedimento le relazioni di valutazione senza allegarle né rilasciarle all’istante, aveva reso impossibile la conoscibilità delle ragioni del diniego. Tale condotta è stata ritenuta sintomatica di un difetto di istruttoria e di motivazione, non potendo il privato comprendere le ragioni per cui le proprie osservazioni fossero state disattese.
In accoglimento dei ricorsi, il TAR ha annullato i provvedimenti di diniego, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, da adottare nel rispetto del vincolo conformativo scaturente dalla decisione. Le spese di lite sono state eccezionalmente compensate.
Nota della Redazione
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