Annullata l’ordinanza di demolizione per difetto di istruttoria sulla sagoma e destinazione d’uso (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 338 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di una struttura legittimamente autorizzata richiede la precisa indicazione delle difformità riscontrate rispetto al titolo, in termini di dimensioni e sagoma, non potendosi fondare su contestazioni generiche o su misurazioni contraddittorie. È illegittima l’ordinanza che qualifichi un’opera come realizzata in assenza di segnalazione certificata di inizio attività per una presunta “modifica della sagoma” che risulti indimostrata, anche alla luce della documentazione fotografica. L’ordine di ripristino dello stato dei luoghi non può essere legittimamente emanato laddove la trasformazione di un vano in “vano abitabile” venga desunta dalla mera presenza di mobilio e di un lavandino, soprattutto quando l’impianto idrico risulti non attivo. La motivazione dell’ordinanza non può essere integrata ex post in giudizio, menzionando attività istruttorie successive al provvedimento, sulle quali il privato non ha potuto controdedurre in sede procedimentale.
Il Fatto
Le ricorrenti, proprietaria e conduttrice di un’unità immobiliare ad uso negozio in Lignano Sabbiadoro, impugnavano l’ordinanza con cui il Comune aveva ingiunto la demolizione di una tettoia prospiciente il viale e il ripristino dei vani interni, assumendo la natura abusiva di tali opere. La tettoia era stata realizzata sulla base di un nulla osta rilasciato nel 1976, mentre per i locali interni si contestava la trasformazione di antibagno e disimpegno in un “cucinino”.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione. In relazione alla tettoia, il Collegio ha rilevato che l’ordinanza risultava priva delle precise indicazioni circa le difformità, solo genericamente contestate, in merito a dimensioni e sagoma della struttura. Dalla lettura del provvedimento non era possibile evincere in cosa consistesse la presunta “modifica della sagoma”, risultata indimostrata anche dal confronto tra la documentazione fotografica e quella storica reperibile su Google Street View.
Quanto alle misurazioni, il Collegio ha evidenziato le oscillazioni nei risultati dei sopralluoghi comunali, rilevando che la profondità del manufatto andava misurata dal terrazzo, punto di partenza della tettoia, e non dall’inizio della linda. Il richiamo, nella memoria difensiva, alle risultanze di un sopralluogo successivo all’adozione dell’ordinanza è stato considerato una inammissibile integrazione ex post della motivazione, non consentendo al privato di controdedurre in sede procedimentale.
Con riferimento al secondo motivo, l’ordine di ripristino è stato ritenuto illegittimo in quanto il Comune aveva desunto la modifica di destinazione d’uso dei vani in un’abitazione dalla mera presenza di un lavandino e di mobilio, nonostante il verbale attestasse che l’impianto idrico non risultava attivo. Una simile motivazione non consentiva di comprendere il ragionamento logico-giuridico che aveva condotto all’adozione del provvedimento repressivo.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con conseguente annullamento dell’ordinanza gravata e condanna del Comune al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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